IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  decreto  legislativa  luogotenenziale  8 febbraio  1946,
n. 49,  concernente  la  cessazione  dello  stato  di  guerra  ed  il
passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace;
  Vista  la  legge 25 gennaio 1940, n. 4, sul riordinamento dei ruoli
del personale dell'Amministrazione finanziaria;
  Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, che detta provvidenze
a  favore  dei  richiamati  alle  anni nelle promozioni del personale
statale;
  Visto  il regio decreto 20 novembre 1942, n. 1565, sul passaggio di
ruolo   e   promozioni   di   taluni  personali  dell'Amministrazione
finanziaria;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354,
sulla  proroga  e  revoca di taluni provvedimenti in dipendenza della
cessazione dello stato di guerra;
  Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
  Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministro;
  Sulla  proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello
per il tesoro;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  I posti di grado ottavo attualmente disponibili o che si renderanno
tali   fino   al  31 dicembre  1947  nei  ruoli  di  gruppo  A  delle
Amministrazioni  provinciali  delle  imposte  dirette, delle tasse ed
imposte indirette sugli affari e delle dogane sono conferiti nei modi
previsti dall'art. 1 del regio decreto 20 novembre 1942, n. 1565.