IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto legislativa luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, concernente la cessazione dello stato di guerra ed il passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace; Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria; Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, che detta provvidenze a favore dei richiamati alle anni nelle promozioni del personale statale; Visto il regio decreto 20 novembre 1942, n. 1565, sul passaggio di ruolo e promozioni di taluni personali dell'Amministrazione finanziaria; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354, sulla proroga e revoca di taluni provvedimenti in dipendenza della cessazione dello stato di guerra; Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministro; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: Art. 1. I posti di grado ottavo attualmente disponibili o che si renderanno tali fino al 31 dicembre 1947 nei ruoli di gruppo A delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette, delle tasse ed imposte indirette sugli affari e delle dogane sono conferiti nei modi previsti dall'art. 1 del regio decreto 20 novembre 1942, n. 1565.