UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848, sulla disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento della Regia aeronautica; Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, concernente la sospensione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale; Visto l'art. 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, concernente la proroga delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. In deroga all'art. 3, lettera g) della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, sulla disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento della Regia aeronautica, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciato dalle competenti autorita', in seguito alla sospensione degli esami di Stati professionali disposta dal 1944 in poi, e' valido, in luogo del regolare diploma di abilitazione all'esercizio professionale, a tutti gli effetti della predetta legge 2 dicembre 1940, n. 1848, per nomina ad ufficiale di complemento del Corpo sanitario aeronautico, ruolo ufficiali medici.