UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848, sulla disciplina dei corsi
allievi ufficiali di complemento della Regia aeronautica;
  Visto  il  R.  decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, concernente la
sospensione  degli  esami  di  Stato per l'abilitazione all'esercizio
professionale;
  Visto  l'art. 28  del  decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile
1945,  n. 238, concernente la proroga delle disposizioni di cui al R.
decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro segretario di Stato per l'aeronautica,
di concerto con il Ministro per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  In  deroga  all'art. 3,  lettera  g)  della  legge 2 dicembre 1940,
n. 1848,  sulla disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento
della  Regia  aeronautica, il certificato di abilitazione provvisoria
all'esercizio  della  professione di medico chirurgo rilasciato dalle
competenti  autorita',  in  seguito  alla  sospensione degli esami di
Stati professionali disposta dal 1944 in poi, e' valido, in luogo del
regolare diploma di abilitazione all'esercizio professionale, a tutti
gli effetti della predetta legge 2 dicembre 1940, n. 1848, per nomina
ad  ufficiale  di  complemento del Corpo sanitario aeronautico, ruolo
ufficiali medici.