UMBERTO II
                             RE D'ITALIA

  Visto  il  decreto-legge  Luogotenenziale  25 giugno  1944, n. 151,
concernente la facolta' del Governo di emanare norme giuridiche;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con
i  Ministri  per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia,
per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  spesa  di  lire  duecentocinquantamilioni,  da
iscriversi in apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori
pubblici, per provvedere nei Comuni delle provincie di Ascoli Piceno,
Macerata  e  Teramo danneggiati dal terremoto del 3 ottobre 1943, che
saranno  indicati in apposito elenco da approvarsi dal Ministro per i
lavori  pubblici,  sentiti  i Ministri per l'interno, per il tesoro e
per le finanze:
    a) alla  costruzione  di  ricoveri stabili per le persone rimaste
senza tetto ed alle indispensabili opere igieniche;
    b) alla  riparazione  o  ricostruzione  di  opere  pubbliche e di
edifici di conto diretto dello Stato;
    c) alla concessione di sussidi per la riparazione o ricostruzione
di  edifici pubblici delle Amministrazioni comunali e provinciali, di
quelli  di  uso  pubblico, delle istituzioni pubbliche di beneficenza
legalmente  riconosciute, nonche' di chiese parrocchiali e assimilate
con annesse canoniche.
  Agli effetti sopradetti si considerano assimilate alle parrocchiali
le chiese vicariali, succursali, le coadiutorie e le chiese di centri
abitati nei quali, per dichiarazione dell'Ordinario diocesano, manchi
altra  chiesa  officiabile  idonea  ad  assicurare  alle  popolazioni
l'esercizio del culto pubblico:
    d) alla  concessione  di  sussidi nella spesa di riparazione o di
ricostruzione  di  edifici  urbani  e  rustici di proprieta' private,
danneggiati o distrutti.