UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facolta' del Governo di emanare norme giuridiche; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. E' autorizzata la spesa di lire duecentocinquantamilioni, da iscriversi in apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere nei Comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo danneggiati dal terremoto del 3 ottobre 1943, che saranno indicati in apposito elenco da approvarsi dal Ministro per i lavori pubblici, sentiti i Ministri per l'interno, per il tesoro e per le finanze: a) alla costruzione di ricoveri stabili per le persone rimaste senza tetto ed alle indispensabili opere igieniche; b) alla riparazione o ricostruzione di opere pubbliche e di edifici di conto diretto dello Stato; c) alla concessione di sussidi per la riparazione o ricostruzione di edifici pubblici delle Amministrazioni comunali e provinciali, di quelli di uso pubblico, delle istituzioni pubbliche di beneficenza legalmente riconosciute, nonche' di chiese parrocchiali e assimilate con annesse canoniche. Agli effetti sopradetti si considerano assimilate alle parrocchiali le chiese vicariali, succursali, le coadiutorie e le chiese di centri abitati nei quali, per dichiarazione dell'Ordinario diocesano, manchi altra chiesa officiabile idonea ad assicurare alle popolazioni l'esercizio del culto pubblico: d) alla concessione di sussidi nella spesa di riparazione o di ricostruzione di edifici urbani e rustici di proprieta' private, danneggiati o distrutti.