UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  il  Nostro  decreto  19 dicembre  1901, n. 569, col quale si
autorizzava   il  Comitato  forestale  di  Bologna  a  promuovere  il
rimboschimento dei terreni nudi esistenti nella provincia di Bologna,
ai sensi dell'art. 11 della legge 20 giugno 1877, n. 3917 fissando un
contributo  annuo  dello  Stato  di  L. 5000  ed altrettante da parte
dell'Amministrazione provinciale di Bologna per i suddetti lavori;
  Visti  i  successivi  Nostri  decreti  23 giugno 1907, numero 466 e
15 novembre  1914,  n. 1343,  coi  quali il contributo statale veniva
elevato  ad  annue L. 6000 e L. 15.000, in corrispondenza di analoghi
aumenti deliberati dall'Amministrazione provinciale di Bologna;
  Visto  il  Nostro  decreto  7 aprile  1930,  n. 444,  col  quale il
contribuito  dello  Stato  al Consorzio provinciale di Bologna veniva
aumentato a L, 49.000 annue per la durata di un quinquennio, a datare
dall'esercizio   1929-1930   e   fino   all'esercizio   1933-34,   in
corrispondenza    dell'aumento    fino    a    L. 50.000   deliberato
dall'Amministrazione  provinciale di Bologna per lo stesso periodo di
tempo;
  Visto  il  Nostro  decreto  11 luglio  1935,  n. 1477, col quale il
Consorzio provinciale rimboschimenti suddetto veniva rinnovato per la
durata   di  un  quinquennio  a  datare  dall'esercizio  1935-36  col
contributo statale di L. 40.000;
  Visto  il  Nostro  decreto  30 ottobre  1940, n. 1744, col quale il
Consorzio provinciale rimboschimenti suddetto veniva rinnovato per la
durata  di  un  altro  quinquennio  a datare dall'esercizio 1940-41 a
tutto  l'esercizio  1944-1945  col  contribuito annuo di L. 40.000 in
corrispondenza  del  maggior contributo annuo di L. 50.000 deliberato
dall'Amministrazione provinciale di Bologna;
  Vista  la  deliberazione  in  data  2 luglio 1945 della Deputazione
provinciale di Bologna, con la quale viene deliberata la rinnovazione
del  contributo annuo di L. 50.000 a favore del Consorzio surriferito
per  un  altro quinquennio a decorrere dall'esercizio 1945-46 a tutto
l'esercizio 1949-50;
  Vista la nota n. 24883/Agr./Piz. del 7 gennaio 1945 della Camera di
commercio  industria  e  agricoltura  di  Bologna,  che accompagna la
deliberazione suddetta;
  Visti gli articoli 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, ne 3267 e 99
del regolamento 16 maggio 1926, n. 1126;
  Sulla   proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per
l'agricoltura e per le foreste;
  Abbiamo decretato e decretiamo:

                               Art. 1.

  E'  rinnovato per un quinquennio a decorrere dall'esercizio 1945-46
a  tutto  l'esercizio 1949-50 il Consorzio provinciale rimboschimenti
tra  lo  Stato e la provincia di Bologna, onde provvedere, secondo le
norme  contenute  nel  Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e nel
regolamento  16 maggio  1926,  n. 1126, al rimboschimento dei terreni
vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati,
anch'essi sottoposti a vincolo, nella suddetta provincia.