UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  il  R.  decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, con norme sul
reclutamento  ed  avanzamento  dei sottufficiali e militari di truppa
della  Regia  aeronautica,  convertito  nella legge 16 febbraio 1939,
n. 468;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla   proposta  del  Ministro  per  l'aeronautica,  d'intesa  col
Ministro per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Il  sottufficiale  ed il militare di truppa della Regia aeronautica
prigioniero o internato, per motivi di guerra, non puo', durante tali
posizioni,   conseguire   l'avanzamento,   pero'   la   prigionia   o
l'internamento non interrompono il computo dell'anzianita'.
  Per  ciascun  sottufficiale  o  militare  di  truppa  reduce  dalla
prigionia   o   dall'internamento   il   Ministero  dell'aeronautica,
constatata  la  posizione  sia penale che disciplinare in rapporto al
fatto  della  cattura,  dichiara  se nulla osti a che il militare sia
preso in esame per l'avanzamento.
  II   militare  come  sopra  specificato,  raggiunto  dal  turno  di
promozione anteriormente o durante la prigionia o l'internamento, che
abbia  ottenuto  la dichiarazione anzidetta e sia riconosciuto, dalla
competente  Commissione  di  avanzamento,  in  possesso dei requisiti
prescritti  per  l'avanzamento,  e  promosso, a tutti gli effetti, al
ritorno dalla prigionia o dall'internamento, con l'anzianita' che gli
sarebbe spettata a suo turno.
  Se  in  base  all'anzianita' spettante gli e determinata come sopra
stabilito,  il  militare  risulti anche nel nuovo grado raggiunto dal
turno di promozione, il militare stesso potra' conseguire, sempreche'
riconosciuto  idoneo,  la seconda promozione solamente dopo che abbia
prestato  effettivo  servizio  per  almeno  sei  mesi.  Tale  seconda
promozione  sara' concessa ai soli effetti giuridici con l'anzianita'
assoluta  e relativa che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso
a suo turno.
  Le  promozioni  di  cui ai precedenti capoversi potranno aver luogo
anche  se  non  esiste  la necessaria vacanza e l'eventuale eccedenza
sara' riassorbita alla prima successiva vacanza.