UMBERTO II
                             RE D'ITALIA

  Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre
1944, n. 358, relativo alla regolazione dello stato civile di morti e
scomparsi in mare in conseguenza di sinistri di navi mercantili;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale  8 febbraio  1946,
n. 49, che dispone la cessazione dello stato di guerra;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  marina,  di concerto con i
Ministri per La grazia e giustizia e per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                           articolo unico

  Le  disposizioni  contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale
21 settembre  1944,  n. 358,  hanno  efficacia fino a dopo un anno la
cessazione  dello  stato di guerra, salvo quelle previste dall'art. 3
dello  stesso  decreto  che  sono  prorogate  fino a due anni dopo la
cessazione dello stato di guerra.

  Ordiniamo  che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia  insorto  nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno  d'Italia,  mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 24 maggio 1946

                               UMBERTO

                                              DE GASPERI - DE COURTEN
                                                  TOGLIATTI - CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
  Atti del Governo registro n. 10, foglio n. 280. - FRASCA