UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 maggio 1945, n. 449, concernente finanziamenti per il ripristino e la riconversione di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilita' economica e sociale; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il Regio decreto legislativo 10 maggio 1946. n. 262; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria e commercio; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. E' elevato a otto miliardi il limite dei finanziamenti a favore delle imprese industriali che non abbiano possibilita' di avvalersi, in tutto o in parte, delle provvidenze stabilite dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni, al fine di consentire alle imprese stesse il ripristino, la riconversione e la continuazione della propria attivita' con riguardo all'interesse generale ed a particolari necessita' di carattere economico e sociale.