UMBERTO II
                             RE D'ITALIA

  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 maggio 1945, n. 449,
concernente  finanziamenti  per  il  ripristino e la riconversione di
imprese  industriali  di interesse generale o di particolare utilita'
economica e sociale;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto il Regio decreto legislativo 10 maggio 1946. n. 262;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il  tesoro,  di concerto con i
Ministri  per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria
e commercio;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  E'  elevato  a  otto  miliardi il limite dei finanziamenti a favore
delle  imprese industriali che non abbiano possibilita' di avvalersi,
in  tutto  o  in  parte,  delle  provvidenze  stabilite  dal  decreto
legislativo  Luogotenenziale  1° novembre  1944,  n. 367 e successive
modificazioni,   al   fine  di  consentire  alle  imprese  stesse  il
ripristino,   la  riconversione  e  la  continuazione  della  propria
attivita'  con  riguardo  all'interesse  generale  ed  a  particolari
necessita' di carattere economico e sociale.