UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1463, relativo alla istituzione dell'Ente Vasca; Visto il R. decreto 16 novembre 1927, che approva lo statuto dell'Ente; Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1938, che reca modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso; Vista la legge 18 maggio 1942, n. 653, che porta aumento ai contributi corrisposti dallo Stato; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio: Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. L'Ente "Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale", istituito con l'art. 1 del R. decretolegge 23 giugno 1927, n. 1429, assume la denominazione di "Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale". L'istituto ha sede in Roma, ha personalita' giuridica, ed e' posto sotto la vigilanza del Ministero della marina sia nei riguardi della Marina militare, sia nei riguardi della Marina mercantile.