UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, che approva il testo delle disposizioni per i diritti erariali sugli spettacoli; Visto il R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, contenente disposizioni per i diritti erariali sui cinematografi; Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1829, n. 2096, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 540, contenente disposizioni sulla devoluzione del diritto erariale e demaniale all'Ente autonomo Teatro alla Scala di Milano; Visto il R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 368, convertito nella legge 9 luglio 1931, n. 1008, che istituisce una addizionale a favore del Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze; Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1383, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 10, contenente disposizioni sulla devoluzione del diritto erariale e demaniale a favore dell'Ente autonomo Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze; Visto l'art. 4, n. 1, della legge 11 aprile 1938, n. 612, con il quale viene istituito a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali un diritto del 5% sui biglietti d'ingresso per i pubblici spettacoli nei quali si esibiscono animali ivi comprese le gare, le fiere, le mostre, le corse ed i concorsi di ogni genere; Visto l'art. 13 dei R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1150, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 466, che istituisce un diritto erariale fisso a favore del credito edilizio teatrale (Decet); Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943 n. 65, contenente provvedimenti in materia di diritti erariali sugli spettacoli cinematografici (Deca); Visti gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 563, che istituiscono una addizionale a favore del Teatro Reale dell'Opera di Roma; Visti gli articoli 2, 3, 11 le 12 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 609, che istituiscono addizionali a favore degli Enti autonomi Teatro alla Scala di Milano, Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze, Teatro Reale dell'Opera di Roma e dell'Ente nazionale per la protezione degli animali; Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, che istituisce un contributo per il fondo di solidarieta' nazionale sui pubblici spettacoli; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76, contenente modificazioni alla tariffa dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sulle corse dei cavalli, dei levrieri, altre gare e sulle scommesse; Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1946, n. 500, contenente disposizioni sulla devoluzione del diritto erariale e demaniale all'Ente autonomo Teatro Reale dell'Opera di Roma e alla Reale Accademia di Santa Cecilia di Roma; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;, Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, e con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per l'interno; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Gli articoli 3, 4 e 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76, sono sostituiti dai seguenti: Art. 3. - Il diritto erariale sull'introito lordo degli spettacoli cinematografici e degli spettacoli di varieta' aventi almeno un numero di cinematografo, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli e sale private, e' stabilito nella seguente misura: per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a L. 20............................... 15% per i prezzi, non compreso il diritto erariale, da oltre L. 20 e non superiori a L. 60.............. 30% per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a L. 60................................... 40% Art. 4. - Il diritto erariale sull'introito lordo degli ingressi ai concorsi ippici e agli spettacoli sportivi di ogni genere, di che all'art. 4 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, e' stabilito nella misura del 18%. Art. 6. - Il diritto erariale sull'introito lordo delle scommesse, previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 609, e' stabilito nella misura del 6%