UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Visto l'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722; Udito il parere della Consulta Nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Al personale insegnante incaricato o supplente degli istituti e delle scuole di istruzionie media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, che abbia almeno 20 ore settimanali di lezione, spetta la retribuzione e l'indennita' di carovita, comprese le quote complementari in misura pari, rispettivamente, allo stipendio e all'indennita' di carovita, comprese le quote complementari, dovuti al personale insegnante di ruolo, di grado iniziale, che presta il medesimo insegnamento in istituito o scuola di pari ordine e grado, residente nella medesima sede ed avente la stessa situazione familiare. Quando l'insegnante incaricato o supplente abbia un minor numero di ore settimanali d'insegnamento, il trattamento economico di cui al precedente comma e' dovuto in proporzione.