UMBERTO II
                             RE D'ITALIA

  Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
  Visto l'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre
1945, n. 722;
  Udito il parere della Consulta Nazionale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Al  personale  insegnante  incaricato  o supplente degli istituti e
delle  scuole di istruzionie media, classica, scientifica, magistrale
e  tecnica, che abbia almeno 20 ore settimanali di lezione, spetta la
retribuzione   e   l'indennita'   di   carovita,  comprese  le  quote
complementari  in  misura  pari,  rispettivamente,  allo  stipendio e
all'indennita'  di  carovita, comprese le quote complementari, dovuti
al  personale  insegnante  di ruolo, di grado iniziale, che presta il
medesimo  insegnamento  in istituito o scuola di pari ordine e grado,
residente   nella  medesima  sede  ed  avente  la  stessa  situazione
familiare.
  Quando l'insegnante incaricato o supplente abbia un minor numero di
ore  settimanali  d'insegnamento,  il trattamento economico di cui al
precedente comma e' dovuto in proporzione.