UMBERTO II
                             RE D'ITALIA

  Visto  il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, che ha approvato il
testo   del   la   legge   dell'imposta  del  registro  e  successive
modificazioni,  Visto  il  R.  decreto-legge  5 marzo  1942,  n. 192,
recante provvedimenti tributari in materia di societa'.
  convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1942, n. 830;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, numero 262;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello
per la grazia e giustizia;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                           Articolo unico.

  Qualora  le  societa' commerciali gia' regolarmente costituite, per
le quali sia scaduto il termine fissato dall'atto costitutivo o dallo
statuto,  deliberino entro il 31 dicembre 1946, un nuovo termine alla
loro  durata,  e'  dovuta l'imposta proporzionale di registro di lire
una per ogni cento lire di capitale versato o sottoscritto.
  L'aliquota  suddetta  e' ridotta a L. 0,50% per quelle societa' che
alla  data  di  entrata  in  vigore del presenta decreto continuano a
esistere  per effetto della tacita proroga prevista nei loro statuti,
atti costitutivi o modificativi.

  Ordiniamo  che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia  inserto  nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno  d'Italia,  mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 7 giugno 1946

                               UMBERTO
                                              DE GASPERI - SCOMARRO -
                                                            TOGLIATTI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
  Registrato alla Corte del conti, addi' 9 giugno 1946
  Atti dei Governo, registro n. 10, foglio n. 305. - FRASCA