UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, che ha approvato il testo del la legge dell'imposta del registro e successive modificazioni, Visto il R. decreto-legge 5 marzo 1942, n. 192, recante provvedimenti tributari in materia di societa'. convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1942, n. 830; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, numero 262; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Qualora le societa' commerciali gia' regolarmente costituite, per le quali sia scaduto il termine fissato dall'atto costitutivo o dallo statuto, deliberino entro il 31 dicembre 1946, un nuovo termine alla loro durata, e' dovuta l'imposta proporzionale di registro di lire una per ogni cento lire di capitale versato o sottoscritto. L'aliquota suddetta e' ridotta a L. 0,50% per quelle societa' che alla data di entrata in vigore del presenta decreto continuano a esistere per effetto della tacita proroga prevista nei loro statuti, atti costitutivi o modificativi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 7 giugno 1946 UMBERTO DE GASPERI - SCOMARRO - TOGLIATTI Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte del conti, addi' 9 giugno 1946 Atti dei Governo, registro n. 10, foglio n. 305. - FRASCA