UMBERTO II 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1940, n. 57,  che  disciplina
la produzione ed il commercio dei minerali di mercurio e dei prodotti
derivati ed istituisce un diritto erariale sui prodotti stessi; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262; 
  Ritenuta la necessita' urgente di modificare  il  diritto  erariale
sui prodotti del mercurio; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'art.  1  del  R.  decreto-legge  22  febbraio  1940,  n.  57,  e'
modificato come segue: 
 
  La produzione del mercurio, a partire dalla estrazione del minerale
fino alla immissione in consumo del mercurio metallo,  e'  sottoposta
alla  speciale   vigilanza   dell'Amministrazione   finanziaria   che
l'esercitera'  a  mezzo  degli  Uffici  tecnici  delle   imposte   di
fabbricazione con il concorso della Regia guardia di finanza. 
  Le cautele e le modalita' per l'esercizio della  vigilanza  saranno
stabilite con decreto del Ministro per le finanze.