UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1940, n. 57, che disciplina la produzione ed il commercio dei minerali di mercurio e dei prodotti derivati ed istituisce un diritto erariale sui prodotti stessi; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262; Ritenuta la necessita' urgente di modificare il diritto erariale sui prodotti del mercurio; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. L'art. 1 del R. decreto-legge 22 febbraio 1940, n. 57, e' modificato come segue: La produzione del mercurio, a partire dalla estrazione del minerale fino alla immissione in consumo del mercurio metallo, e' sottoposta alla speciale vigilanza dell'Amministrazione finanziaria che l'esercitera' a mezzo degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione con il concorso della Regia guardia di finanza. Le cautele e le modalita' per l'esercizio della vigilanza saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.