UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il R. decreto 6 maggio 1928, n. 1110; Visto il R. decreto-legge 29 marzo 1928, n. 751; Visto il R. decreto 31 maggio 1928, n. 1502; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Il comune di Monfumo, aggregato con R. decreto 6 maggio 1928, n. 1110, a quello di Asolo, il comune di Caerano San Marco, aggregato a quello di Montebelluna con R. decreto 29 marzo 1928, n. 751, ed il comune di Refrontolo, aggregato a quello di Pieve di Soligo con R. decreto 31 maggio 1928, n. 1502, fatta eccezione per la frazione di Barbisano, che continua a far parte del comune di Pieve di Soligo, sono ricostituiti con le circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti predetti. Il Prefetto di Treviso, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.