UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il R. decreto 6 maggio 1928, n. 1110; 
  Visto il R. decreto-legge 29 marzo 1928, n. 751; 
  Visto il R. decreto 31 maggio 1928, n. 1502; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il comune di Monfumo, aggregato con R. decreto 6  maggio  1928,  n.
1110, a quello di Asolo, il comune di Caerano San Marco, aggregato  a
quello di Montebelluna con R. decreto 29 marzo 1928, n.  751,  ed  il
comune di Refrontolo, aggregato a quello di Pieve di  Soligo  con  R.
decreto 31 maggio 1928, n. 1502, fatta eccezione per la  frazione  di
Barbisano, che continua a far parte del comune di  Pieve  di  Soligo,
sono ricostituiti con le circoscrizioni preesistenti  all'entrata  in
vigore dei decreti predetti. 
  Il   Prefetto   di   Treviso,   sentita   la   Giunta   provinciale
amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti  patrimoniali
e finanziari fra i Comuni interessati.