UMBERTO II 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 750; 
  Visto il R. decreto 27 settembre 1923, n. 2216; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto  con  quello
per gli affari esteri: 
    Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Al personale delegato a  partecipare  a  commissioni  o  conferenze
internazionali che si riuniscano nel Regno ed a quello  addetto  alle
delegazioni o conferenze stesse spetta, per ogni giornata di  seduta,
la seguente indennita': 
    al capo della delegazione, L. 200; 
    ai delegati, delegati aggiunti o supplenti ed agli esperti  anche
se estranei all'Amministrazione, L. 180; 
    al personale addetto ai lavori di concetto, L. 150,; 
    al personale d'ordine, L. 100; 
    al personale di servizio, L. 75. 
  Al personale che per partecipare alle riunioni debba recarsi  fuori
dell'ordinaria residenza, compete inoltre il trattamento di missione.