UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 750; Visto il R. decreto 27 settembre 1923, n. 2216; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri: Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Al personale delegato a partecipare a commissioni o conferenze internazionali che si riuniscano nel Regno ed a quello addetto alle delegazioni o conferenze stesse spetta, per ogni giornata di seduta, la seguente indennita': al capo della delegazione, L. 200; ai delegati, delegati aggiunti o supplenti ed agli esperti anche se estranei all'Amministrazione, L. 180; al personale addetto ai lavori di concetto, L. 150,; al personale d'ordine, L. 100; al personale di servizio, L. 75. Al personale che per partecipare alle riunioni debba recarsi fuori dell'ordinaria residenza, compete inoltre il trattamento di missione.