UMBERTO II RE D'ITALIA Visti il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere d'integrazione approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577 ed il regolamento generale sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297; Visti il R. decreto 1° luglio 1933, n. 786 ed il R. decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771; Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262; Visti i decreti Ministeriali del 9 novembre 1925 e del 9 agosto 1935, portanti le tabelle relative ai compensi dovuti agli insegnanti delle scuole sussidiarie, serali, festive, complementari, agli insegnanti di materie speciali, ai maestri che reggono classi in orario alternato, a quelli delle scuole reggimentali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Il premio da concedersi agli insegnanti di scuole sussidiarie, aperte ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, delle leggi sull'istruzione elementare, viene stabilito come appresso: a) per ogni alunno promosso in ciascun anno scolastico dalla prima alla seconda classe, lire seicento lorde; b) per ogni alunno che consegue in ciascun anno scolastico il certificato di studi elementari, al termine della terza classe, lire millecinquecento lorde. I premi di cui alle lettere a) e b) sono accordati per un numero massimo complessivo di 14 alunni.