UMBERTO II
                             RE D'ITALIA

  Visti   il  testo  unico  delle  leggi  e  delle  norme  giuridiche
sull'istruzione    elementare,    post-elementare   e   sulle   opere
d'integrazione approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577 ed il
regolamento  generale  sull'istruzione  elementare  approvato  con R.
decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
  Visti  il  R. decreto 1° luglio 1933, n. 786 ed il R. decreto-legge
14 ottobre 1938, n. 1771;
  Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
  Visti  i  decreti  Ministeriali  del 9 novembre 1925 e del 9 agosto
1935, portanti le tabelle relative ai compensi dovuti agli insegnanti
delle   scuole  sussidiarie,  serali,  festive,  complementari,  agli
insegnanti  di  materie  speciali,  ai  maestri che reggono classi in
orario alternato, a quelli delle scuole reggimentali;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la pubblica
istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Il  premio  da  concedersi  agli  insegnanti di scuole sussidiarie,
aperte  ai  sensi  degli  articoli  90  e  seguenti  del  testo unico
5 febbraio  1928,  n. 577,  delle  leggi  sull'istruzione elementare,
viene stabilito come appresso:
    a) per  ogni  alunno  promosso  in  ciascun anno scolastico dalla
prima alla seconda classe, lire seicento lorde;
    b) per  ogni  alunno  che  consegue in ciascun anno scolastico il
certificato  di studi elementari, al termine della terza classe, lire
millecinquecento lorde.
  I  premi  di  cui alle lettere a) e b) sono accordati per un numero
massimo complessivo di 14 alunni.