UMBERTO II
                             RE D'ITALIA

  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  elementare,
approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
  Visto   il   regolamento   generale   sui  servizi  dell'istruzione
elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
  Vista la legge 1° giugno 1942, n. 675;
  Visto il R. decreto 24 agosto 1942, n. 1192;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  21 novembre 1945,
n. 722;
  Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
col Ministro per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Agli  insegnanti provvisori delle scuole elementari di Stato spetta
una  retribuzione  pari  allo  stipendio annuo iniziale del grado 12°
dell'ordinamento   gerarchico   delle  Amministrazioni  dello  Stato,
ripartito  in  dodicesimi,  nonche' l'indennita' mensile di caro-vita
nella  misura  e  alle  condizioni  previste  dal decreto legislativo
Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.