UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577; Visto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297; Vista la legge 1° giugno 1942, n. 675; Visto il R. decreto 24 agosto 1942, n. 1192; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722; Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Agli insegnanti provvisori delle scuole elementari di Stato spetta una retribuzione pari allo stipendio annuo iniziale del grado 12° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, ripartito in dodicesimi, nonche' l'indennita' mensile di caro-vita nella misura e alle condizioni previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.