UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, contenente disposizioni circa il funzionamento delle societa' e i bilanci degli enti o istituti di diritto pubblico; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facolta' del Governo di emanare norme giuridiche; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, contenente nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia e del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, riguardanti la proroga del termine stabilito per la convocazione della assemblea ordinaria delle societa' per azioni, delle societa' in accomandita per azioni, delle societa' a responsabilita' limitata e delle societa' cooperative, la sostituzione degli amministratori e dei sindaci delle predette societa' e la nomina alle medesime di commissari di gestione e di controllo, si osservano anche quando risulti, a seconda dei casi, la dispersione e l'irreperibilita' della maggioranza dei soci o degli amministratori o dei sindaci o dei liquidatori, e in genere l'impossibilita' di convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione o il collegio dei sindaci e quello dei liquidatori per circostanze dipendenti dalla guerra.