UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7,
contenente disposizioni circa il funzionamento  delle  societa'  e  i
bilanci degli enti o istituti di diritto pubblico; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale  25  giugno  1944,  n.  151,
concernente l'assemblea per la nuova  costituzione  dello  Stato,  il
giuramento dei membri del  Governo  e  la  facolta'  del  Governo  di
emanare norme giuridiche; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58,  contenente  nuove   norme   sull'emanazione,   promulgazione   e
pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del  Ministro  per  la  grazia  e  giustizia  e  del
Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il  Ministro
per le finanze, con il Ministro per il tesoro e con il  Ministro  per
il lavoro e la previdenza sociale; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 18  gennaio
1945, n. 7, riguardanti la  proroga  del  termine  stabilito  per  la
convocazione della assemblea ordinaria  delle  societa'  per  azioni,
delle  societa'  in  accomandita  per  azioni,   delle   societa'   a
responsabilita'   limitata   e   delle   societa'   cooperative,   la
sostituzione  degli  amministratori  e  dei  sindaci  delle  predette
societa' e la nomina alle medesime di commissari  di  gestione  e  di
controllo, si osservano anche quando risulti, a seconda dei casi,  la
dispersione e l'irreperibilita' della maggioranza dei  soci  o  degli
amministratori  o  dei  sindaci  o  dei  liquidatori,  e  in   genere
l'impossibilita'  di   convocare   l'assemblea,   il   consiglio   di
amministrazione o il collegio dei sindaci e  quello  dei  liquidatori
per circostanze dipendenti dalla guerra.