UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Ministro  per  la  guerra,  d'intesa,  con  il
Ministro per il tesoro; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono abrogati gli articoli 5, 8, 9 e  10  del  R.  decretolegge  17
febbraio 1942, n. 151. Le vacanze formatesi, nei vari ruoli e  gradi,
per le cause contemplate nel predetto art. 5 e non  ancora  ricoperte
alla data di entrata in vigore del presente decreto non saranno  piu'
colmate con promozioni dal grado inferiore. 
  Non si fa luogo all'applicazione dell'art. 14 del R.  decreto-legge
indicato nel precedente comma, per i  periodi  di  tempo  in  cui  il
Ministro, in base alla facolta' conferitagli dall'art. 11 del decreto
legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, determini di  non
procedere alla formazione dei quadri di avanzamento,  per  i  tenenti
colonnelli delle armi ai quali i vantaggi previsti dal detto articolo
14 dovrebbero essere concessi. 
  L'abrogazione degli articoli 8, 9 e  10  di  cui  al  1°  comma  ha
effetto dal 1° gennaio 1942; la norma contenuta nel comma secondo  ha
effetto dal 1° gennaio 1944.