UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Le obbligazioni che saranno emesse dall'Istituto di credito per le imprese di pubblica, utilita', a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo, presente o futuro, spettanti sia all'Erario dello Stato, sia, agli Enti locali. Nulla e' innovato al regime d'abbonamento previsto nell'art. 6 del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.