RE D'ITALIA UMBERTO II Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262; Udito il parere della Consulta Nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulgliamo quanto segue; Art. 1. E' autorizzata la spesa di lire 328.000.000 per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione e per il ripristino delle attrezzature delle seguenti Aziende patrimoniali dello Stato, danneggiate dalla guerra: Terme di Acqui, Terme di Levico-Vetriolo, Terme di Roncegno, Terme di Recoaro, Terme di Salsomaggiore, Terme di Castrocaro, Terme di Montecatini, Terme di Chianciano, Terme di Santa Cesarea e Azienda del Mar Piccolo.