RE D'ITALIA
                             UMBERTO II

  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
  Udito il parere della Consulta Nazionale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le finanze, di concerto con il
Ministro per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulgliamo quanto segue;

                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  spesa di lire 328.000.000 per l'esecuzione dei
lavori  di ricostruzione e per il ripristino delle attrezzature delle
seguenti  Aziende patrimoniali dello Stato, danneggiate dalla guerra:
Terme di Acqui, Terme di Levico-Vetriolo, Terme di Roncegno, Terme di
Recoaro,  Terme  di  Salsomaggiore,  Terme  di  Castrocaro,  Terme di
Montecatini,  Terme  di  Chianciano, Terme di Santa Cesarea e Azienda
del Mar Piccolo.