UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto   il   testo   unico   delle   disposizioni  legislative  sul
reclutamento  degli  ufficiali  del  Regio esercito, approvato con R.
decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;
  Visto  il  R.  decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 5, sul reclutamento
degli  ufficiali  in  servizio  permanente  dell'Arma dei carabinieri
reali;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale 21 agosto 1945, n.
518;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri
per l'interno e per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Gli  ufficiali  in  servizio  permanente  dell'Arma dei carabinieri
reali sono reclutati:
    1)  con  il grado di tenente, mediante concorso per titoli e dopo
aver  superato  il  corso  tecnico professionale di cui al successivo
art.  2,  dai  tenenti in servizio permanente delle armi di fanteria,
cavalleria,  artiglieria e genio che non abbiano la carriera limitata
al grado di capitano;
    2)  con  il  grado di sottotenente, dai sottufficiali in servizio
dell'Arma  dei  carabinieri  reali,  in possesso di uno dei titoli di
studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente
dal  testo  unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali
del  Regio  esercito,  approvato con R. decreto 14 marzo 1938, numero
596,  e  successive  modificazioni,  che  abbiano  almeno due anni di
servizio  da sottufficiali e che, ammessi all'accademia come allievi,
in   seguito  a  concorso  per  esami,  abbiano  compiuto  con  esito
favorevole apposito corso biennale presso l'accademia stessa ed altro
corso  di  applicazione  presso  la  scuola  centrale dei carabinieri
reali.
  Dei  posti  vacanti  in  ciascun  anno nei gradi di subalterno, due
terzi  sono  riservati  ai  tenenti  di  cui  al  n. 1) e un terzo ai
sottufficiali di cui al n. 2).