UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni; Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 5, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri reali; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri reali sono reclutati: 1) con il grado di tenente, mediante concorso per titoli e dopo aver superato il corso tecnico professionale di cui al successivo art. 2, dai tenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che non abbiano la carriera limitata al grado di capitano; 2) con il grado di sottotenente, dai sottufficiali in servizio dell'Arma dei carabinieri reali, in possesso di uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, numero 596, e successive modificazioni, che abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiali e che, ammessi all'accademia come allievi, in seguito a concorso per esami, abbiano compiuto con esito favorevole apposito corso biennale presso l'accademia stessa ed altro corso di applicazione presso la scuola centrale dei carabinieri reali. Dei posti vacanti in ciascun anno nei gradi di subalterno, due terzi sono riservati ai tenenti di cui al n. 1) e un terzo ai sottufficiali di cui al n. 2).