UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 dicembre 1944, n. 446, con il quale si regolano i pagamenti e le riscossioni in dipendenza delle importazioni e delle esportazioni da e verso le Nazioni Alleate; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, recante norme circa le importazioni e le esportazioni, da e verso i Paesi Alleati; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facolta' del Governo di emanare norme giuridiche; Visto il decreto legilativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che detta nuove norme sulla emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti; Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, ed il parere della Corte dei conti a Sezioni riunite; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, del Ministro per l'interno e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per il commercio estero; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Le merci fornite dai Governi Alleati al Governo Italiano e prese in consegna dall'istituto nazionale commercio estero (I.C.E.) non possono essere cedute agli assegnatari direttamente dall'Istituto stesso, o a mezzo di enti o aziende, incaricati della distribuzione, se non previo pagamento in contanti del relativo prezzo, o, in casi eccezionali, con prestazione di cauzione in titoli dello Stato oppure di fidejussione bancaria. L'istituto nazionale commercio estero puo' farsi corrispondere dagli enti e dalle aziende incaricati della distribuzione, un prezzo provvisori o, procedendo al conguaglio all'atto della cessione delle merci agli assegnatari. Le somme come sopra riscosse dall'Istituto nazionale commercio estero devono essere versate nelle Casse dello Stato.