UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 dicembre  1944,  n.
446, con il quale  si  regolano  i  pagamenti  e  le  riscossioni  in
dipendenza delle importazioni e delle  esportazioni  da  e  verso  le
Nazioni Alleate; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale  28  maggio  1945,  n.
370, recante norme circa le importazioni  e  le  esportazioni,  da  e
verso i Paesi Alleati; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale  25  giugno  1944,  n.  151,
concernente la facolta' del Governo di emanare norme giuridiche; 
  Visto il decreto legilativo Luogotenenziale 1°  febbraio  1945,  n.
58,  che  detta  nuove  norme  sulla  emanazione,   promulgazione   e
pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti; 
  Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n.  273,  ed  il  parere
della Corte dei conti a Sezioni riunite; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro Segretario di  Stato,  del  Ministro  per  l'interno  e  del
Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'industria  e
commercio e per il commercio estero; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le merci fornite dai Governi Alleati al Governo Italiano e prese in
consegna  dall'istituto  nazionale  commercio  estero  (I.C.E.)   non
possono essere cedute  agli  assegnatari  direttamente  dall'Istituto
stesso, o a mezzo di enti o aziende, incaricati della  distribuzione,
se non previo pagamento in contanti del relativo prezzo, o,  in  casi
eccezionali, con prestazione di cauzione in titoli dello Stato oppure
di fidejussione bancaria. 
  L'istituto nazionale  commercio  estero  puo'  farsi  corrispondere
dagli enti e dalle aziende incaricati della distribuzione, un  prezzo
provvisori o, procedendo al conguaglio all'atto della cessione  delle
merci agli assegnatari. 
  Le somme come  sopra  riscosse  dall'Istituto  nazionale  commercio
estero devono essere versate nelle Casse dello Stato.