UMBERTO II
                             RE D'ITALIA

  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  19 ottobre  1944,
n. 351,  concernente  provvedimenti  a  favore  degli  esattori delle
imposte per le maggiori spese di riscossione;
  Visto   il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  18 giugno  1945,
n. 424, concernente provvedimenti in materia di imposte dirette;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  12 ottobre  1945,
n. 689,  concernente  provvedimenti  a  favore  degli  esattori delle
imposte dirette dei territori liberati dopo il 28 febbraio 1945;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le finanze, di concerto con il
Ministro per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Gli  articoli  1  del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno
1945,  n. 424  e 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre
1945, n. 689, sono sostituiti dal seguente:
  "Gli  esattori  delle imposte dirette che con, la misura dell'aggio
loro  spettante  sulle  riscossioni  effettuate nel 1945, non abbiano
percepito,  in  detto  anno,  l'aggio  complessivo  risultante  dalla
seguente  tabella,  in  rapporto all'aggio risultante dai carichi dei
ruoli 1943, hanno diritto di ottenerne la differenza dallo Stato:

  Carico dei ruoli 1943                   Percentuale di integrazione
    1° fino a 3 milioni......................................... 410%
    2° da 3 a 10 milioni........................................ 400%
    3° da 10 a 30 milioni....................................... 390%
    4° da 30 a 70 milioni....................................... 380%
    5° da 70 a 200 milioni...................................... 370%
    6° da 200 a 500 milioni..................................... 360%
    7° oltre 500 milioni........................................ 350%

  Per  le  esattorie  di cui al n. 7°, che, alla data del 31 dicembre
1945,  avevano  non  meno  di  850  dipendenti iscritti alla Cassa di
previdenza  degli  esattoriali  o  alla  invalidita'  e vecchiaia, la
percentuale viene elevata al 390%".