UMBERTO II
                             RE D'ITALIA

  Visto  il  R.  decreto-legge  23 novembre 1939, n. 1939, convertito
nella legge 6 maggio 1940, n. 725;
  Vista la legge 3 giugno 1940, n. 767;
  Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1067;
  Vista la legge 3 aprile 1941, n. 499;
  Vista la legge 11 luglio 1941, n. 935;
  Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n.
828;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale 10 maggio 1946, n.
262;
  Udito il parere della Consulta Nazionale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il  tesoro,  di concerto con i
Ministri  per  l'industria e commercio, per la marina, per gli affari
esteri, per la guerra e per l'aeronautica;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  trentesimo  giorno  dalla  entrata in vigore del
presente  decreto,  cessa  la  riassicurazione  statale dei rischi di
guerra   della   navigazione  marittima  ed  aerea  prevista  dal  R.
decreto-legge  23  novembre  1939,  n. 1939, convertito nella legge 6
maggio 1940, n. 725;
  Viene altresi' posto termine all'obbligo di copertura dei rischi di
guerra  di  navi  e  costruzioni navali previsto dalla legge 3 aprile
1941, n. 499.