UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1939, n. 1939, convertito nella legge 6 maggio 1940, n. 725; Vista la legge 3 giugno 1940, n. 767; Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1067; Vista la legge 3 aprile 1941, n. 499; Vista la legge 11 luglio 1941, n. 935; Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 828; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1946, n. 262; Udito il parere della Consulta Nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio, per la marina, per gli affari esteri, per la guerra e per l'aeronautica; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. A decorrere dal trentesimo giorno dalla entrata in vigore del presente decreto, cessa la riassicurazione statale dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea prevista dal R. decreto-legge 23 novembre 1939, n. 1939, convertito nella legge 6 maggio 1940, n. 725; Viene altresi' posto termine all'obbligo di copertura dei rischi di guerra di navi e costruzioni navali previsto dalla legge 3 aprile 1941, n. 499.