UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Viste le leggi 18 ottobre 1942, nn. 1407 e 1408 per la costituzione degli Istituti "cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici" e "assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche"; Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Riconosciuta l'opportunita' di aumentare il trattamento di quiescenza dei ricevitori postali telegrafici; migliorare l'assistenza sanitaria ai ricevitori e gerenti e la gestione educazione e istruzione orfani dei ricevitori, gerenti ed agenti rurali, ed aumentare i sussidi a questi ultimi; Considerata la necessita' di maggiorare correlativamente i contributi stabiliti per costituire i fondi per le dette gestioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Fino a nuova disposizione i sussidi mensili fissati dall'art. 22 e i contributi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 24 della citata legge 18 ottobre 1942, n. 1407, sono raddoppiati. L'aumento dei sussidi assorbe l'assegno di guerra di L. 50 mensili attualmente in godimento.