UMBERTO II
                             RE D'ITALIA

  Visto il decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 106;
  Visto il R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'industria e il commercio, di
concerto  con  i  Ministri  per  la grazia e giustizia e per i lavori
pubblici;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  I  contratti  di  locazione  di  cave stipulati anteriormente al 10
giugno  1940,  con  scadenza  non  oltre il 31 dicembre 1949, possono
essere prorogati, a richiesta del conduttore che abbia eseguito nelle
cave  stesse  impianti  meccanici  ed  opere  di preparazione, se, in
conseguenza  dello  stato  di guerra, si e' verificata sospensione di
lavori,  o  la  lavorazione  e' proseguita in misura ridotta, in modo
pero'  che  non  sia  stato possibile conseguire l'ammortamento delle
spese di preparazione e degli impianti meccanici.
  La  proroga  e'  consentita per un periodo uguale alla durata della
sospensione o della riduzione della lavorazione.