UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 106; Visto il R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. I contratti di locazione di cave stipulati anteriormente al 10 giugno 1940, con scadenza non oltre il 31 dicembre 1949, possono essere prorogati, a richiesta del conduttore che abbia eseguito nelle cave stesse impianti meccanici ed opere di preparazione, se, in conseguenza dello stato di guerra, si e' verificata sospensione di lavori, o la lavorazione e' proseguita in misura ridotta, in modo pero' che non sia stato possibile conseguire l'ammortamento delle spese di preparazione e degli impianti meccanici. La proroga e' consentita per un periodo uguale alla durata della sospensione o della riduzione della lavorazione.