UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra e per la pubblica istruzione; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Chiunque detiene a qualsiasi titolo opere bibliografiche o di pittura o di scultura o, in generale, di interesse artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, numero 1089, delle quali lo Stato germanico o enti o sudditi germanici siano venuti comunque in possesso in Italia durante il cessato stato di guerra, e' obbligato a farne consegna entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al locale ufficio di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al Comando dei reali Carabinieri. Il medesimo obbligo incombe a chi detiene a qualsiasi titolo opere bibliografiche o di pittura o di scultura o in generale, opere d'interesse artistico, che in paesi esteri durante il tempo in cui questi furono soggetti ad occupazione militare, siano venute comunque in possesso dello Stato germanico o di enti o di sudditi germanici ovvero siano state da chiunque asportate dai detti paesi. Chi e' obbligato alla consegna, non puo' invocare in proprio favore l'acquisto della proprieta' delle opere o di altri diritti sulle medesime, anche se l'acquisto sia avvenuto in buona fede, salvo l'eventuale regresso verso il dante causa.