UMBERTO II

  Visto   il  R.  decreto-legge  7 dicembre  1942,  n. 1808,  recante
provvedimenti  relativi  a perdite di navi mercantili ed al reimpiego
delle corrispondenti indennita';
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Visto il decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 49, che dispone la
cessazione dello stato di guerra;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  marina,  di concerto con i
Ministri  per  l'Africa  italiana,  per la grazia e giustizia, per il
tesoro,  per  la  guerra,  per  l'aeronautica  e  per  l'industria  e
commercio;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                           Articolo unico.

  La  efficacia  delle  disposizioni  contenute  nell'art. 8  del  R.
decreto-legge   7 dicembre   1942,   n. 1808,  recante  provvedimenti
relativi   a  perdite  di  navi  mercantili  ed  al  reimpiego  delle
corrispondenti  indennita',  e'  prorogata  sino  alla data che sara'
fissata  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con Ministri interessati.

  Ordiniamo  che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia  inserito  nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno  d'Italia,  mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 24 maggio 1946

                               UMBERTO

                                            DE GASPERI - DE COURTEN -
                                                TOGLIATTI - CORBINO -
                                                 BROSIO - CEVOLOTTO -
                                                              GRONCHI

Visto il Guardasigilli: TOGLIATTI
  Registrato alla Corte dei Conti, addi' 9 giugno 1946
  Atti dei Governo, registro n. 10, foglio n. 361. - FRASCA