UMBERTO II Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, recante provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennita'; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Visto il decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 49, che dispone la cessazione dello stato di guerra; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per l'Africa italiana, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per l'aeronautica e per l'industria e commercio; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. La efficacia delle disposizioni contenute nell'art. 8 del R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, recante provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennita', e' prorogata sino alla data che sara' fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con Ministri interessati. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 24 maggio 1946 UMBERTO DE GASPERI - DE COURTEN - TOGLIATTI - CORBINO - BROSIO - CEVOLOTTO - GRONCHI Visto il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei Conti, addi' 9 giugno 1946 Atti dei Governo, registro n. 10, foglio n. 361. - FRASCA