UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699, concernenti l'aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e la soppressione della tassa erariale del dieci per cento sulle percentuali medesime continuano ad avere effetto fino al 1° luglio 1947.