UMBERTO II 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945,  n.
699; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di  concerto
con i Ministri per il tesoro e per le finanze; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le disposizioni  contenute  nell'art.  5  del  decreto  legislativo
Luogotenenziale 14 settembre  1945,  n.  699,  concernenti  l'aumento
delle percentuali spettanti agli  ufficiali  giudiziari  sui  crediti
recuperati dallo Stato e la soppressione  della  tassa  erariale  del
dieci per  cento  sulle  percentuali  medesime  continuano  ad  avere
effetto fino al 1° luglio 1947.