UMBERTO II RE D'ITALIA Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto coi Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Al personale della Regia marina impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare, spettano, in aggiunta alle ordinarie competenze, speciali indennita' e premi da corrispondersi nella misura e con le norme che saranno stabilite dal Ministro per la marina, di concerto col Ministro per il tesoro.