UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, sull'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra; Vista le legge 24 luglio 1941, n. 843, recante sanzioni a carico di equipaggi di unita' mercantili; Vista la legge 27 giugno 1942, n 897, che proroga il R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2334, che autorizza a noleggiare e gestire navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze dell'Amministrazione dello Stato; Visto il R. decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, sulla disciplina della militarizzazione;. Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 372, sulla utilizzazione del naviglio mercantile; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, che dispone la cessazione dello stato di guerra ed il passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per l'aeronautica e per l'industria e commercio; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Il Ministro per la marina e' autorizzato, anche dopo la cessazione dello stato di guerra, ad avvalersi delle disposizioni del R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, ai fini del dragaggio delle mine. Il Ministro per la marina e' altresi' autorizzato, ai funi previsti dal precedente comma, ad avvalersi delle disposizioni del R. decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, per militarizzare il personale civile da imbarcare, per le operazioni di dragaggio su unita' del Regio naviglio o sul naviglio ausiliario dello Stato. Le autorizzazioni di cui ai precedenti comma, hanno efficacia fino alla data che sara' stabilita dal Presidente del Consiglio dei Ministri di intesa con i Ministri interessati.