UMBERTO II
                             RE D'ITALIA

  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72,
che istituisce il "Fondo di solidarieta' nazionale";
  Visto il decreto legislative Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 353,
chic  autorizza  l'effettuazione di una lotteria nazionale denominata
"Solidarieta' nazionale" a parziale favore del Fondo;
  Visto  l'art. 3  del  decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio
1945,  n. 425,  sulle  attribuzioni  e sull'ordinamento del Ministero
dell'assistenza post-bellica;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Udito il parere della Consulta Nazionale;
  Sulla  proposta  dei  Ministri  per  le finanze e per il tesoro, di
concerto  con  i Ministri per la grazia e giustizia, per l'assistenza
post-bellica, per i trasporti e per le poste e telecomunicazioni;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  L'art. 2  del  decreto  legislativo  Luogotenenziale  8 marzo 1945,
n. 72,  istitutivo  del  "Fondo  di solidarieta' nazionale", portante
riconoscimento della personalita' giuridica del Fondo e del carattere
autonomo  fuori  bilancio  della  sua  gestione,  e l'art. 3 (1° e 2°
comma)   del  decreto  legislativo  Luogotenenziale  31 luglio  1945,
n. 425,    sulle    attribuzioni   ed   ordinamento   del   Ministero
dell'assistenza post-bellica, sono abrogati.
  In  conseguenza  di tale abrogazione i proventi di qualsiasi natura
del  Fondo,  ivi  compreso  il  60% del provento netto della speciale
lotteria   nazionale   autorizzata   con   il   decreto   legislativo
Luogotenenziale  7 giugno 1945, n. 353, dovranno affluire al bilancio
dello  Stato  con  imputazione  ad  apposito  capitolo di entrata che
verra', all'uopo istituito.