UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, che istituisce il "Fondo di solidarieta' nazionale"; Visto il decreto legislative Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 353, chic autorizza l'effettuazione di una lotteria nazionale denominata "Solidarieta' nazionale" a parziale favore del Fondo; Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni e sull'ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Udito il parere della Consulta Nazionale; Sulla proposta dei Ministri per le finanze e per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'assistenza post-bellica, per i trasporti e per le poste e telecomunicazioni; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. L'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, istitutivo del "Fondo di solidarieta' nazionale", portante riconoscimento della personalita' giuridica del Fondo e del carattere autonomo fuori bilancio della sua gestione, e l'art. 3 (1° e 2° comma) del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni ed ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica, sono abrogati. In conseguenza di tale abrogazione i proventi di qualsiasi natura del Fondo, ivi compreso il 60% del provento netto della speciale lotteria nazionale autorizzata con il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 353, dovranno affluire al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo di entrata che verra', all'uopo istituito.