UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE, DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383; Visto il R. decreto 17 gennaio 1926, n. 596; Visto il R. decreto 30 novembre 1930, n 1629; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 589; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente dell Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la guerra e per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. A datare dal 16 settembre 1945, la indennita' specialita' di pubblica sicurezza (gia' indennita' militare) per gli ufficiali e sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' aumentata dell'importo risultante dalla segnate tabella. Alle guardie scelte di pubblica sicurezza, alle guardie di pubblica sicurezza, agli allievi guardie di pubblica sicurezza e' concessa dalla medesima data una indennita' mensile di L. 120 nette che verra' pagata con le norme che disciplinano le paghe. Misura della indennità mensile lorda GRADI celibi ammogliati - Lire Lire - - Maggiore generale ispettore............ 1600 2100 Colonnelli............................. 1450 1950 Tenenti colonnelli e maggiori.......... 1250 1650 Capitani............................... 1100 1350 Tenenti................................ 800 1050 Sottotenenti........................... 780 900 Marescialli dei tre gradi.............. 600 600 Brigadieri............................. 300 300 Vicebrigadieri......................... 215 215