UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                  LUOGOTENENTE GENERALE, DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383;
  Visto il R. decreto 17 gennaio 1926, n. 596;
  Visto il R. decreto 30 novembre 1930, n 1629;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  2 novembre  1944,
n. 365;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  7 settembre 1945,
n. 574;
  Visto   il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  21 agosto  1945,
n. 589;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente dell Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro  Segretario  di  Stato,  e  del  Ministro  per l'interno, di
concerto con i Ministri per la guerra e per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  A  datare  dal  16 settembre  1945,  la  indennita'  specialita' di
pubblica  sicurezza  (gia'  indennita'  militare) per gli ufficiali e
sottufficiali  del  Corpo  delle  guardie  di  pubblica  sicurezza e'
aumentata dell'importo risultante dalla segnate tabella.
  Alle guardie scelte di pubblica sicurezza, alle guardie di pubblica
sicurezza,  agli  allievi  guardie  di pubblica sicurezza e' concessa
dalla medesima data una indennita' mensile di L. 120 nette che verra'
pagata con le norme che disciplinano le paghe.

                                          Misura della indennità
                                              mensile lorda

          GRADI                           celibi      ammogliati
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Maggiore generale ispettore............    1600          2100
Colonnelli.............................    1450          1950
Tenenti colonnelli e maggiori..........    1250          1650
Capitani...............................    1100          1350
Tenenti................................     800          1050
Sottotenenti...........................     780           900
Marescialli dei tre gradi..............     600           600
Brigadieri.............................     300           300
Vicebrigadieri.........................     215           215