IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni di legge sulle acque e
sugli  impianti  elettrici,  approvato  con regio decreto il dicembre
1933, n. 1775;
  Visto  il  regio  decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo alla
istituzione  di  un  Alto  Commissariato per la Sicilia, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 40, concernente la
esecuzione di opere irrigue nella Sicilia;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i Ministri per le finanze, per il tesoro, per i lavori
pubblici,  per  l'agricoltura  e  le  foreste,  per i trasporti e per
l'industria e il commercio;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  E'  costituito  l'Ente siciliano di elettricita'" persona giuridica
pubblica con sede in Catania.
  L'Ente  e'  concessionario  di  diritto dell'uso di acque pubbliche
utilizzabili   per   derivazioni   di  energia  elettrica,  salve  le
concessioni  di  uso  delle acque validamente acquisite da terzi e le
attribuzioni   dell'Ente  per  la  colonizzazione  del  latifondo  in
Sicilia.