IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto il dicembre 1933, n. 1775; Visto il regio decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo alla istituzione di un Alto Commissariato per la Sicilia, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 40, concernente la esecuzione di opere irrigue nella Sicilia; Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e per l'industria e il commercio; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. E' costituito l'Ente siciliano di elettricita'" persona giuridica pubblica con sede in Catania. L'Ente e' concessionario di diritto dell'uso di acque pubbliche utilizzabili per derivazioni di energia elettrica, salve le concessioni di uso delle acque validamente acquisite da terzi e le attribuzioni dell'Ente per la colonizzazione del latifondo in Sicilia.