IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto 19 gennaio 1928, n. 91; Visto il regio decreto 12 febbraio 1928, n. 417 Visto il regio decreto 12 febbraio 1928, n. 418; Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 658; Visto il decreto-legge luogotenenziale 29 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. I comuni di Front e Vauda di Front aggregati a quello di Barbania con regio decreto 19 gennaio 1928, n. 91, i comuni di San Gillio, Givoletto e La Cassa, riuniti in unico comune denominato San Gillio Torinese con regio decreto 12 febbraio 1928, n. 417, il comune di Brozolo, fuso con i comuni di Brusasco, Cavagnolo e Marcorengo nell'unico comune di Brusasco Cavagnolo in virtu' del regio decreto 12 febbraio 1928, n. 418, e i comuni di Trausella e Meugliano, fusi con i comuni di Drusacco, Novareglia e Vico Canavese nell'unico comune di Valchiusa in virtu' del regio decreto 28 marzo 1929, n. 658, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti. Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.