IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 
  Visto il regio decreto 19 gennaio 1928, n. 91; 
  Visto il regio decreto 12 febbraio 1928,  n.  417  Visto  il  regio
decreto 12 febbraio 1928, n. 418; 
  Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 658; 
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 29 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1946, n. 98; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  Ministro
per l'interno; 
 
                      HA SANZIONATO E PROMULGA: 
 
                               Art. 1. 
 
  I comuni di Front e Vauda di Front aggregati a quello  di  Barbania
con regio decreto 19 gennaio 1928, n. 91, i  comuni  di  San  Gillio,
Givoletto e La Cassa, riuniti in unico comune denominato  San  Gillio
Torinese con regio decreto 12 febbraio 1928, n.  417,  il  comune  di
Brozolo, fuso con  i  comuni  di  Brusasco,  Cavagnolo  e  Marcorengo
nell'unico comune di Brusasco Cavagnolo in virtu' del  regio  decreto
12 febbraio 1928, n. 418, e i comuni di Trausella e  Meugliano,  fusi
con i comuni di  Drusacco,  Novareglia  e  Vico  Canavese  nell'unico
comune di Valchiusa in virtu' del regio decreto  28  marzo  1929,  n.
658, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni  preesistenti
all'entrata in vigore dei decreti suddetti. 
  Il   Prefetto   di   Torino,   sentita   la   Giunta    provinciale
amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti  patrimoniali
e finanziari fra i Comuni interessati.