IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 
  Visto il regio decreto 20 luglio 1928, n. 1852; 
  Visto il regio decreto 6 settembre 1928, n. 2197; 
  Visto il regio decreto 29 novembre 1928, n. 2983; 
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  Ministro
per l'interno; 
 
                      HA SANZIONATO E PROMULGA: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Comune di Nanno,  aggregato  a  quello  di  Tassullo  con  regio
decreto 20 luglio 1928, n. 1852, i comuni di Cis e Bresino, aggregati
a quello di Livo con regio decreto 6 settembre 1928, n.  2197,  e  il
comune di Panchia' aggregato a quello di Ziano con regio  decreto  29
novembre  1928,  n  2983,  sono  ricostituiti   con   le   rispettive
circoscrizioni  preesistenti  all'entrata  in  vigore   dei   decreti
suddetti. 
  Il   Prefetto   di   Trento,   sentita   la   Giunta    provinciale
amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti  patrimoniali
e finanziari fra i Comuni interessati.