IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto 20 luglio 1928, n. 1852; Visto il regio decreto 6 settembre 1928, n. 2197; Visto il regio decreto 29 novembre 1928, n. 2983; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Il Comune di Nanno, aggregato a quello di Tassullo con regio decreto 20 luglio 1928, n. 1852, i comuni di Cis e Bresino, aggregati a quello di Livo con regio decreto 6 settembre 1928, n. 2197, e il comune di Panchia' aggregato a quello di Ziano con regio decreto 29 novembre 1928, n 2983, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti. Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.