IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350; Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2526; Visto il regio decreto 3 agosto 1928, n. 2205; Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352; Visti gli articoli 1, 2 e 3 del regio decreto-legge 22 aprile 1937, n. 571, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1180; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 457; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze ed il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita la vigilanza sugli impianti e sui servizi tecnici delle radiodiffusioni circolari, controllando che l'ente concessionario mantenga sempre le stazioni in piena efficienza ed introduca i perfezionamenti consentiti dai progressi della tecnica. I progetti di nuove stazioni trasmittenti o ripetitrici per il servizio di radiodiffusioni circolari o di modifiche di impianti gia' esistenti devono essere preventivamente autorizzati dai Ministro per le poste e le telecomunicazioni che, presi opportuni accordi con i Ministeri militari, emette il suo giudizio entro trenta giorni dalla data di presentazione dei progetti. Il collaudo delle stazioni, di cui al comma precedente, e' eseguito dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a mezzo di apposite Commissioni; l'approvazione dei progetti e il collaudo degli impianti non implicano alcuna responsabilita' da parte dello stato. Qualora gli impianti diano luogo a interferenze pregiudizievoli agli altri servizi radiotelefonici pubblici o militari, l'ente concessionario deve, nei casi di assoluta indispensabilita', attuare i provvedimenti che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ritenga necessari per la rimozione delle suddette interferenze.