IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto 1° marzo 1928, n. 534, col quale comuni di Bevilacqua e di Boschi Sant'Anna vennero riuniti in unico comune denominato Bevilacqua Boschi; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. I comuni di Bevilacqua e di Boschi Sant'Anna, riuniti con regio decreto 1° marzo 1928, n. 534, nell'unico comune di Bevilacqua Boschi, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni territoriali preesistenti alla entrata in vigore del decreto suddetto. Il Prefetto di Verona, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati, in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.