IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 
  Visto il regio decreto 1° marzo 1928, n. 534, col quale  comuni  di
Bevilacqua e di Boschi Sant'Anna  vennero  riuniti  in  unico  comune
denominato Bevilacqua Boschi; 
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per l'interno; 
 
                      HA SANZIONATO E PROMULGA: 
 
                               Art. 1. 
 
  I comuni di Bevilacqua e di Boschi  Sant'Anna,  riuniti  con  regio
decreto 1° marzo  1928,  n.  534,  nell'unico  comune  di  Bevilacqua
Boschi,  sono   ricostituiti   con   le   rispettive   circoscrizioni
territoriali  preesistenti  alla  entrata  in  vigore   del   decreto
suddetto. 
  Il   Prefetto   di   Verona,   sentita   la   Giunta    provinciale
amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti  patrimoniali
e finanziari fra i Comuni interessati, in dipendenza  dell'attuazione
del presente decreto.