IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XY della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla proposta del Ministro per l'interno;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione del 21 febbraio 1948:
                               Art. 1.

  Il  comune di Villa Vicentina, aggregato a quello di Ruda col regio
decreto  1  marzo  1928, n. 539, e' ricostituto con la circoscrizione
preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.
  Il Prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa,
provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra
i Comuni interessati.