La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel settore cinematografico: a) attua le provvidenze stabilite a favore della produzione cinematografica nazionale; b) accerta la nazionalita' dei film; c) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero; d) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo il miglioramento e lo sviluppo, della produzione cinematografica nazionale e la diffusione dei film nazionali in Italia, ed all'estero; e) esercita la vigilanza, sugli Enti, sulle attivita' e sulle manifestazioni cinematografiche, che abbiano carattere di interesse pubblico, o ai quali lo Stato partecipi finanziariamente; f) esercita la vigilanza, governativa sui film nei limiti delle disposizioni vigenti; g) esercita ogni altra attribuzione demandata dalla legge.