IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto

  Visto  l'art.  3  della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme
sul  riordino  della  legislazione  in materia portuale, e successive
modifiche  ed  integrazioni, che attribuisce la competenza in materia
di  sicurezza  della  navigazione al Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto;
  Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2001,  n.  177,  recante  regolamento di organizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
  Visto  l'art.  4  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165,
recante  norme  generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
  Vista  la  legge  5 giugno  1962,  n.  616,  sulla  sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
  Visto  l'art.  4  del  regolamento  per l'imbarco, il trasporto per
mare,  lo  sbarco  ed  il  trasbordo delle merci pericolose in colli,
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968,
n. 1008;
  Viste   le  circolari  del  Ministero  della  marina  mercantile  -
Direzione generale della navigazione e traffico marittimo - Divisione
X  -  n.  310474/MP e n. 310476/MP, in data 1° agosto 1974, aventi ad
oggetto, rispettivamente: «Norme per l'imbarco, il trasporto per mare
e  lo sbarco di contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo
stato  liquido  oppure  allo  stato  di  gas liquefatti» e «Norme per
l'imbarco,  il  trasporto  per  mare  e lo sbarco di veicoli cisterna
stradali  o ferroviari contenenti merci pericolose allo stato liquido
oppure allo stato di gas liquefatti», e successive modifiche;
  Viste  le  norme  sui  contenitori intermedi destinati al trasporto
marittimo  di  merci  pericolose,  approvate con decreto ministeriale
14 maggio 1990;
  Vista  la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita
umana  in  mare  SOLAS  1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n.
313, e successivi emendamenti;
  Tenuto  conto  che  le  norme del cap. VII della citata convenzione
SOLAS,  come  emendata,  fanno  rinvio,  per  aspetti  tecnici,  alle
disposizioni  contenute  nel  codice  marittimo  internazionale delle
merci   pericolose   (codice   IMDG),   adottato  dall'Organizzazione
marittima   internazionale   (IMO)  con  risoluzione  A.81  (IV)  del
27 settembre 1965, come attualmente emendato;
  Considerata  la  necessita'  di  procedere  alla classificazione di
alcuni  nuovi  prodotti  ai  fini  del  trasporto  marittimo di merci
pericolose;
  Tenuta   presente  l'esigenza  di  uniformita'  di  disciplina  del
trasporto  marittimo  nazionale  ed internazionale, sia per motivi di
sicurezza, che per motivi economico-commerciali;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Le  miscele  elencate  e classificate negli allegati 1, 2, 3 e 4 al
presente  decreto  sono ammesse al trasporto marittimo in imballaggi,
in contenitori intermedi ed in cisterna secondo le modalita' e con le
prescrizioni stabilite negli allegati stessi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 23 dicembre 2003

                                    Il comandante generale: Sicurezza