Il  giorno  18 dicembre  2003,  presso la sede dell'ARAN ha avuto
luogo l'incontro tra:


ARAN: nella persona del Presidente
 Avv. Guido Fantoni (firmato).


Organizzazioni sindacali                 Confederazioni sindacali
            -                                        -
CGIL-fp/Enti locali (firmato)            CGIL (firmato)
CISL/FPS (firmato)                       CISL (firmato)
UIL/FPL (firmato)                        UIL (firmato)
Coordinamento sindacale autonomo         CISAL (firmato)
 (Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal,
 Cisas/Fisael, Confail-Unsiau,
 Confill Enti Locali-Cusal,
 Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel)
Federazione Nazionale Enti Locali        UGL (firmato)
 (Ugl Enti Locali, Cil, Cildi-Fildi,
 Consal-Fedenadel, Sal, Quadril,
 Sinpa, Ospol)
DICCAP/CONFSAL - Dipartimento Enti       CONFSAL (firmato)
 Locali - Camere di commercio-polizia
 municipale (Fenal/Confsal, Snalcc/
 Confsal, Sulpm/Confsal)

    Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato CCNL.
CCNL  di  interpretazione autentica dell'art. 7, comma 5, del CCNL 31
marzo 1999, in relazione all'art. 29 del CCNL del 14 settembre 2000
    Premesso  che il Tribunale ordinario di Pesaro - Sezione Lavoro -
in  relazione alla causa n. 582/2001, tra Moricoli Carlo ed il comune
di  Fano,  piu' altre aventi il medesimo oggetto, ha ritenuto che per
poter  definire  la  controversia  di  cui al giudizio, e' necessario
risolvere    in    via   pregiudiziale   la   questione   concernente
l'interpetazione  dell'art. 7, comma 5, del CCNL del 31 marzo 1999 ed
in particolare appurare se:
      1.  in  base a tale clausola contrattuale, ed ai fini della sua
applicazione,   occorre  procedere  ad  un  automatico  passaggio  di
categoria  del  personale  dell'area  di  vigilanza  in  posizione di
coordinamento  e  controllo  gia'  collocato nella ex sesta qualifica
funzionale  a  seguito  di procedure concorsuali (e inquadrato quindi
nella  categoria  C  a seguito dell'applicazione del nuovo sistema di
classificazione) nella categoria D;
      2. il profilo professionale ex art. 29 dello stesso CCNL del 14
settembre  2000  risulti  simile alle declaratorie della 7ª qualifica
funzionale del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983;
Con riferimento al punto 1.:
    Rilevato  che  la  disciplina  dell'art. 7, comma 5, del CCNL del
31 marzo  1999  («...gli  enti  adottano  tutte le misure atte a dare
adeguata  valorizzazione  alle posizioni di coordinamento e controllo
collocate  nella  ex  VI  qualifica  funzionale della medesima area a
seguito  di  procedure  concorsuali.»)  era  rivolta a sollecitare le
iniziative  degli  enti  a  dare  attuazione  alle  diverse  forme di
incentivazione  del  personale  previste  dai contratti collettivi in
riferimento,  ad  esempio,  allo sviluppo economico orizzontale, alle
progressioni verticali nel rispetto dell'art. 4 del CCNL del 31 marzo
1999, ed eventuali incentivi di produttivita' e di risultato;
    Che, conseguentemente, la citata disciplina non poteva, gia' alla
data   di   sottoscrizione   del  CCNL  del  31  marzo  1999,  essere
interpretata  nel  senso  di consentire un automatico e generalizzato
passaggio  alla  categoria  D del personale dell'area della vigilanza
con   compiti  di  coordinamento  e  controllo  (ex  sesta  qualifica
funzionale  in bese al precedente ordinamento del personale), che era
stato   inquadrato   nella   categoria   C   del   nuovo  sistema  di
classificazione, in base alla tabella C allegata allo stesso CCNL del
31 marzo 1999;
    Tenuto  conto  che  una disposizione contrattuale in tal senso si
sarebbe  posta  anche in contrasto con le previsioni dell'art. 52 del
D.lgs.  n.  165/2001  (ex  art.  56 del D.Lgs.n.29/1993) che vieta al
datore  di  lavoro  pubblico ogni possibilita' di reinquadramento dei
lavoratori   sulla   base   delle   mansioni   svolte,   subordinando
l'acquisizione della categoria superiore solo a procedure concorsuali
o selettive o a forme di sviluppo professionale;
    Considerato  che,  a conferma dell'esclusione del reinquadramento
automatico,  e'  successivamente  intervenuto  l'art.  24,  comma  2,
lett. e)  del  CCNL  del  1°  aprile  1999  che  ha  demandato ad una
successiva fase negoziale la regolamentazione delle problematiche del
personale dell'area di vigilanza di cui si tratta;
    Considerato  che,  in  attuazione,  di  tale rinvio dell'art. 24,
comma 2, lett. e) del CCNL del 1° aprile 1999, l'art. 29 del CCNL del
14 settembre 2000, ai fini dell'inquadramento del personale dell'area
di  vigilanza  addetto  a compiti di responsabilita' di servizio e di
coordinamento e controllo, collocato nella ex VI qualifica funzionale
anteriormente   alla   vigenza   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  268/1987  ovvero  anche  successivamente a seguito di
procedure  concorsuali  per il conferimento delle specifiche funzioni
gerarchiche,  ha  dettato  una  specifica disciplina, individuando: i
soggetti  destinatari  delle  sue  previsioni;  i necessari requisiti
soggettivi  ed oggettivi; le condizioni e limiti nonche' le procedure
selettive,  espressamente  indicate  nei  commi 5 e 6, e le modalita'
(anche  temporali)  per  l'inquadramento nella categoria D, posizione
economica D1, del suddetto personale;
    Che  tale  disciplina non prevede quindi ogni forma di automatico
reinquadramento nella categoria superiore;
    Con riferimento al punto 2:
      considerato che non spetta al contratto collettivo nazionale di
lavoro  stabilire  le equivalenze tra i nuovi profili e quelli propri
del   precedente   ordinamento   del  personale,  salvo  quanto  gia'
espressamente  previsto  nella tabella C ai fini dell'inserimento del
personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione;
      evidenziato  che  il  profilo dello specialista di vigilanza di
cui  all'art. 29 del CCNL del 14 settembre 2000 risulta correttamente
collocato nella categoria D;
      tutto    quanto    sopra    valutato,   le   parti   concordano
l'interpretazione  autentica  dell'art.  7,  comma 5, del CCNL del 31
marzo 1999 nel testo che segue:
                               Art. 1.
    1. L'art. 7, comma 5, del CCNL del 31 marzo 1999, non consente un
automatico  passaggio  nella  categoria  D del personale dell'area di
vigilanza  in  posizione di coordinamento e controllo, gia' collocato
nella   ex   sesta   qualifica  funzionale  a  seguito  di  procedure
concorsuali.
    2. L'art. 7, comma 5, del CCNL del 31 marzo 1999, deve ritenersi,
di  fatto,  superato  nelle sue finalita' applicative a seguito della
entrata  in  vigore  della  disciplina  dell'art.  29 del CCNL del 14
settembre 2000.