IL DIRETTORE REGIONALE
                            per la Puglia
  Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre
2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' stata resa esecutiva
l'Agenzia   del   territorio,   prevista  dall'art.  64  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto   l'art.  9,  comma  1  del  regolamento  di  amministrazione
dell'Agenzia  del  territorio,  approvato  il 5 dicembre 2000, con il
quale  e'  stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e
le  procedure  precedentemente  poste  in essere nel Dipartimento del
territorio manterranno validita' fino all'attivazione delle strutture
specificate  attraverso  le disposizioni di cui al precedente art. 8,
comma 1»;
  Visto  il  regolamento  di  attuazione  dell'Agenzia del territorio
diramato  in  data  30 novembre  2000,  il  quale  all'art. 4 prevede
l'istituzione  in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia
del territorio;
  Vista  la  disposizione  organizzativa  n. 24 prot. n. 17500/03 del
26 febbraio  2003  con  la  quale  il  direttore dell'Agenzia ha reso
operative  a  far  data  1° marzo  2003 le gia' individuate direzioni
regionali,  trasferendo  ai  direttori  regionali tutti i poteri e le
deleghe gia' attribuiti ai cessati direttori compartimentali;
  Visto  il  decreto-legge  21 ottobre  1961, n. 498, convertito, con
modificazioni,  nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per
la   sistemazione  di  talune  situazioni  dipendenti  da  mancato  o
irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
  Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che
ha  modificato  gli  articoli 1  e  3  del  citato  decreto-legge  n.
498/1961,   sancendo   che   prima   dell'emissione  del  decreto  di
accertamento  del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli
uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione
organizzativa  dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo
il Garante del contribuente;
  Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista  la  nota  dell'ufficio  provinciale  di Bari prot. n. 480640
dell'11 dicembre   2003,  con  la  quale  il  direttore  dell'ufficio
provinciale  di Bari ha comunicato che nel giorno 11 dicembre 2003 si
e'  verificato  un  ritardo  di un'ora e quaranta minuti nell'accesso
alle  procedure  informatiche  catastali  e  che  il  disservizio  ha
riguardato  tutti  i  servizi  catastali  al pubblico (consultazioni,
certificazioni,   accettazione   di   atti  di  aggiornamento)  e  le
registrazioni  (ivi  compreso  il  piano straordinario di recupero di
arretrato);
  Accertato  che l'irregolare funzionamento del servizio e' dipeso da
evento  di  carattere  eccezionale  non  riconducibile  a disfunzioni
organizzative dell'ufficio;
  Sentito  l'ufficio  del  Garante  del  contribuente  della  regione
Puglia,  che  in  data  23 dicembre 2003, con nota prot. n. 977/03 ha
confermato la suddetta circostanza;
                              Decreta:
  E'  accertato  il  periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio
provinciale    di    Bari   -   Servizi   catastali   (consultazioni,
certificazioni,    accettazione   di   atti   di   aggiornamento)   e
registrazioni  (ivi  compreso  il  piano straordinario di recupero di
arretrato)  nel  giorno  11 dicembre  2003 a seguito di un ritardo di
un'ora  e  quaranta  minuti  nell'accesso alle procedure informatiche
catastali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Bari, 31 dicembre 2003
                                      Il direttore regionale: Gerbino