Alle imprese interessate
                                  Al CEI-CIVES
                                  Alle associazioni interessate
  L'art.  1,  comma  2,  del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403,
tra l'altro, prevede incentivazioni per l'acquisto di autoveicoli con
trazione elettrica.
  Il  regolamento 17 luglio 1998, n. 256, ha reso disponibile per gli
autoveicoli   elettrici   un   miliardo   di  lire,  a  fronte  dello
stanziamento  annuo di cinque miliardi di lire stabilito dall'art. 1,
comma 3, della citata legge n. 403/1997.
  L'art.  6,  comma  4,  della  legge 11 maggio 1999, n. 140, prevede
incentivi  per  l'acquisto  di  ciclomotori  e motoveicoli a trazione
elettrica  nonche'  per le biciclette a pedalata assistita. (vigenza:
21 maggio  1999/20 maggio  2000  -  copertura  nell'ambito  dei fondi
previsti dalla legge 266 per la rottamazione).
  L'art.  145,  comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (legge
finanziaria  2001), autorizza una nuova spesa di lire 15 miliardi per
ciascuno  degli  anni  2001, 2002 e 2003 per gli incentivi al settore
degli  autoveicoli  alimentati  a metano o a GPL e per il settore dei
motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita.
  L'art.  1,  comma  2,  del  decreto  5 aprile  2001,  del  Ministro
dell'ambiente   di   concerto  con  il  Ministro  dell'industria  del
commercio e dell'artigianato, ha ripartito le risorse stanziate dalla
citata  legge  n.  388,  destinando  5 miliardi di lire, per ciascuno
degli   anni  2001,  2002  e  2003,  alla  concessione  di  incentivi
all'acquisto di veicoli elettrici.
  L'art. 28 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per
favorire  l'iniziativa  privata  e  lo  sviluppo  della concorrenza»,
autorizza un ulteriore stanziamento di 5 milioni di Euro per ciascuno
degli  anni  2002, 2003, 2004, con la stessa finalita' di incentivare
il  settore  degli autoveicoli alimentati a metano o GPL e quello dei
veicoli a trazione elettrica.
  L'art.  1  del  regolamento del Ministro delle attivita' produttive
del  2 luglio  2003,  n. 183, ha ripartito le risorse stanziate dalla
predetta  legge  n. 273, destinando 0,5 milioni di euro, per ciascuno
degli   anni  2002,  2003  e  2004,  alla  concessione  di  incentivi
all'acquisto di veicoli elettrici.
  L'art.  3 del gia' citato decreto del 5 aprile 2001, prevede per il
Ministero  delle  attivita' produttive, di seguito denominato M.A.P.,
il   controllo   dell'andamento  periodico  dell'utilizzazione  degli
incentivi.
  Il  M.A.P.  svolge tale attivita' di controllo, per gli autoveicoli
ed  i  motoveicoli  soggetti ad immatricolazione, sulla base dei dati
resi  disponibili  dal  Ministero  dei  trasporti, direzione generale
della motorizzazione civile.
  Il  controllo  dei  contributi  erogati  per  l'acquisto di veicoli
elettrici  non  soggetti  ad immatricolazione, avviene sulla base dei
dati  di  vendita  rilevati dalla CIVES (Commissione italiana veicoli
elettrici  stradali  del  CEI  -  Comitato  elettrotecnico italiano),
nell'ambito  delle attivita' previste da un accordo di collaborazione
tra  il  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e il
CEI.
  Si  rileva che i dati forniti dalla Motorizzazione civile attestano
l'avvenuta   immatricolazione   dei   veicoli   ma   non  l'effettiva
applicazione del contributo statale e che occorre adeguare le attuali
modalita'  di  monitoraggio  del  CEI-CIVES,  al fine di estendere lo
stesso a tutti i potenziali soggetti beneficiari dei contributi.
  Poiche'  risultano  utilizzati  circa  2/3  delle risorse destinate
all'incentivazione  di veicoli elettrici, stanziate dal decreto-legge
n. 324/1997 e dalle leggi n. 388/2000 e n. 273/2002, occorre definire
una  procedura  di  controllo  degli interventi tale da consentire un
quadro  costantemente  aggiornato delle operazioni incentivate, anche
al  fine  di  disporre  la sospensione delle agevolazioni ad avvenuto
utilizzo degli stanziamenti disponibili.
  Visto  che  il  CEI  ha sottoscritto con il Ministero per la tutela
dell'ambiente  e  del  territorio, di seguito denominato M.A.T.T., un
accordo  di  collaborazione  in  tema  di  «Mobilita' sostenibile con
particolare  riferimento  ai  veicoli elettrici/ibridi», per gli anni
2001-2005,  nell'ambito  del  quale la commissione CIVES dello stesso
CEI  svolge  attivita'  di  monitoraggio della diffusione dei veicoli
elettrici ed ibridi incentivati da finanziamenti statali.
  A  decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare i
costruttori  e  gli  importatori, al fine di un accurato monitoraggio
dei   fondi   disponibili,   per  poter  recuperare  l'importo  delle
agevolazioni  di  cui  al  decreto-legge  n. 324/1997 e alla legge n.
140/1999 provvederanno ai seguenti adempimenti:
    1) il preventivo accreditamento dei costruttori/importatori e dei
relativi  prodotti,  secondo  le  istruzioni dettagliate indicate nel
seguito;
    2)  la  comunicazione  periodica  alla  Commissione CIVES del CEI
delle  vendite  effettuate mensilmente delle quali viene richiesto il
recupero   delle  agevolazioni  con  credito  d'imposta,  secondo  le
istruzioni dettagliate nel seguito.
1. Istruzioni per l'accreditamento dei soggetti fornitori dei veicoli
e dei relativi prodotti.
  I  soli  soggetti  aventi  diritto al recupero del contributo quale
credito  d'imposta  sono  le  imprese  costruttrici  o  importatrici,
secondo le modalita' previste dall'art. 22 della legge 7 agosto 1997,
n. 266, ai seguenti commi: 5; 6 lettera a); 7.
  L'ammontare  dei  contributi, ai sensi di quanto disposto dall'art.
1,  comma  2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324 e dall'art.
6,  comma  4, lettera a), b), c), della legge 11 maggio 1999, n. 140,
e' riportato nella tabella seguente:
    acquisto di nuovi autoveicoli elettrici, euro 1.807,60;
    acquisto  di  nuovi  motocicli  e  ciclomotori  elettrici a tre e
quattro ruote, euro 1.549,37;
    acquisto  di  nuovi  motocicli e ciclomotori elettrici a 2 ruote,
euro 413,17;
    acquisto di nuove biciclette a pedalata assistita, euro 154,94.
  Per  avere  titolo  al  recupero  del  contributo,  detti  soggetti
trasmetteranno  al  CEI-CIVES,  con  lettera raccomandata firmata dal
legale rappresentante, la seguente documentazione:
    copia  dell'estratto dell'iscrizione alla Camera di commercio dal
quale   risulti   che  l'oggetto  sociale  include  la  produzione  o
importazione di veicoli;
    l'elenco  dei  modelli di veicoli dei quali si intende richiedere
il  recupero  dei  contributo  quale  credito d'imposta; detto elenco
potra' essere periodicamente aggiornato;
    per   ciascuno  modello  di  «bicicletta  a  pedalata  assistita»
un'autocertificazione  firmata  dal legale rappresentante, attestante
che  il  veicolo  e'  conforme  in  maniera  letterale  e puntuale al
disposto dell'art. 50 del Codice della strada (decreto legislativo 30
aprile  1992,  n. 285, cosi' come innovato dall'art. 24/1 della legge
3 febbraio 2003, n. 14).
  Per   ciascun  modello  di  autoveicolo,  motociclo  e  ciclomotore
elettrici,  copia  del  certificato  di  omologazione  rilasciato dal
Ministero dei trasporti.
  L'indirizzo  di  invio  della  documentazione  di  cui  sopra e' il
seguente:
    CEI - Comitato elettrotecnico italiano
    Commissione CIVES
    via Saccardo, 9 - 20134 Milano
  Il  M.A.T.T.  e  il  M.A.P.  si  riservano  di condurre verifiche a
campione   sui   veicoli   accreditati,  al  fine  di  verificare  la
rispondenza a quanto dichiarato.
2. Istruzioni per il recupero del contributo con credito d'imposta.
  Per  l'attivazione  della normale procedura prevista dalla legge n.
266/1997  per  il  recupero del credito di imposta, va attuato quanto
segue.
  Con  cadenza  mensile,  entro  il  quattordicesimo  giorno del mese
successivo  all'emissione della fattura di vendita, i soggetti di cui
sopra  invieranno  al  CEI-CIVES per posta raccomandata, l'elenco dei
veicoli venduti, specificando quanto segue:
    i riferimenti di ciascuna fattura di vendita (numero e data, nome
e indirizzo dell'acquirente, tipologia e modello del veicolo, entita'
del contributo - gia' anticipato - all'acquirente per il quale verra'
chiesto il recupero con credito d'imposta);
    il numero di pezzi venduti per ciascuno dei modelli accreditati e
l'importo  complessivo  del credito d'imposta afferente al totale dei
veicoli di cui sopra.
  L'allegato  A  riporta il fac-simile del modulo per la trasmissione
di  quanto  sopra,  che deve essere sottoscritto e firmato dal legale
rappresentante. L'indirizzo di invio e' il seguente:
    CEI - Comitato elettrotecnico italiano
    Commissione CIVES
    via Saccardo, 9 - 20134 Milano
  Nell'ambito  di  applicazione  della  predetta  convenzione  tra il
M.A.T.T.  ed  il CEI, quest'ultimo, attraverso la propria Commissione
CIVES, provvedera' a:
    raccogliere  la  documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2,
attraverso i costruttori e gli importatori;
    verificare la regolarita' della documentazione;
    segnalare  al  M.A.P.,  entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione  di cui ai precedenti punti 1 e 2, le posizioni di non
conformita' a quanto richiesto;
    inviare  al  M.A.P.  ed  al  M.A.T.T.,  con  cadenza  mensile, il
resoconto dell'attivita' redatto in conformita' dell'allegato B.
  La  predetta  attivita' verra' resa dal CEI-CIVES a titolo gratuito
per il M.A.P. e per tutti i soggetti destinatari dei contributi.
  Il M.A.P. provvedera', sulla base della documentazione trasmessa da
CEI-CIVES,  al  monitoraggio  delle risorse disponibili e sospendera'
l'intervento   ad  avvenuto  utilizzo  dei  9/10  degli  stanziamenti
disponibili.
  Le  imprese  costruttrici  o  importatrici  procedono  al  recupero
dell'importo  dell'agevolazione  se,  trascorsi quarantacinque giorni
dall'invio della documentazione, non hanno ricevuto dal M.A.P. avviso
contrario  all'utilizzo  del  contributo.  Il recupero del contributo
prima della scadenza dei quarantacinque giorni puo' essere effettuato
a condizione che l'interessato, in caso di avviso contrario, provveda
a     regolarizzare    la    propria    posizione    nei    confronti
dell'Amministrazione finanziaria.
  Si   richiama   l'attenzione   sull'osservanza  delle  disposizioni
dell'art.  22  della legge 7 agosto 1997, n. 266, per quanto riguarda
le  procedure  per il recupero del credito di imposta e si sottolinea
che  resta  fermo l'obbligo, per i costruttori e per gli importatori,
di conservare per cinque anni la documentazione relativa alle vendite
come previsto dal comma 6, dello stesso art. 22.
  La  presente  circolare  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana, e avra' efficacia dal giorno successivo a
quello della pubblicazione.
    Roma, 19 dicembre 2003

                                       Per il Ministero
                                   delle attività produttive
                            Il direttore generale della direzione
                            lo sviluppo produttivo e competitività
                                             Goti

        Per il Ministero dell'ambiente
         e della tutela del territorio
    Il direttore generale  della direzione
inquinamento atmosferico e rischi industriali
                Agricola