IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza  assicurativa, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Vista  la  legge  11 febbraio  1992,  n.  157, recante norme per la
protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
venatorio;
  Visto  l'art.  10  del decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346,
recante  norme  per la gestione del «Fondo di garanzia per le vittime
della caccia»;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 175, concernente
l'attuazione  della  direttiva  92/49/CEE in materia di assicurazione
diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
disposizioni   sulla   «Razionalizzazione   delle  norme  concernenti
l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse  collettivo»,  ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera
b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma  dell'organizzazione  del  Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1993 concernente la misura
e le modalita' di versamento del contributo dovuto a favore del Fondo
di garanzia per le vittime della caccia;
  Visto  il  decreto ministeriale 7 aprile 2003 con il quale e' stata
determinata  da ultimo la misura del versamento del contributo dovuto
a  favore  del  Fondo  di  garanzia  per le vittime della caccia, per
l'anno 2002;
  Ritenuta  la  necessita'  di  determinare  la  misura  del ripetuto
contributo a valere per l'anno 2003;
  Visto  il  rendiconto  della  gestione  «Fondo  di  garanzia per le
vittime  della  caccia»  per  l'anno 2002, approvato dal consiglio di
amministrazione della CONSAP S.p.a. in data 25 settembre 2003;
  Visto  il  parere  reso  in  merito  dall'ISVAP  -  Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni private e di interesse collettivo, in
data 13 novembre 2003;
  Ritenuto  che appare opportuno confermare per l'anno 2003 la misura
del contributo gia' stabilita per l'anno precedente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  l'anno  2003  il  contributo  di  cui  all'art. 25 della legge
11 febbraio  1992,  n.  157,  e'  determinato nella misura del 5% dei
premi  incassati  nello  stesso anno per l'assicurazione obbligatoria
per  la  responsabilita' civile verso terzi derivante, nell'esercizio
dell'attivita'  venatoria,  dall'uso  delle armi o degli arnesi utili
all'attivita'  stessa,  al  netto  della  detrazione per gli oneri di
gestione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 gennaio 2004
                                                 Il Ministro: Marzano