IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                            di Campobasso
  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto  il  decreto  del direttore generale della cooperazione del 6
marzo 1996, con il quale e' stata decentrata
alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di
scioglimento delle societa' cooperative, senza nomina del commissario
liquidatore;
  Visto  il  verbale  di  ispezione  ordinaria eseguito nei confronti
della  societa'  cooperative appresso indicata, da cui risulta che la
medesima  trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del
codice civile;
  Vista  la  conforme  proposta  formulata  nel contesto del giudizio
conclusivo dall'ispettore incaricato;
  Vista  la  convenzione  sottoscritta  il  30  novembre 2001, tra il
Ministero  delle  attivita'  produttive  e  il Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali,  che ha conservato in via transitoria alle
Direzioni   provinciali  del  lavoro  le  competenze  in  materia  di
vigilanza  delle  cooperative,  svolte  per conto del Ministero delle
attivita' produttive;
  Espletata  la  procedura  di  cui  agli  articoli 7 e 8 della legge
7 agosto  1990, n. 241, mediante comunicazioni del 10 ottobre 2003 al
presidente  del  consiglio  d'amministrazione  della  cooperativa «La
Panca  coop. sociale», ed avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 247 del 23 ottobre 2003, di avvio del procedimento di scioglimento
d'ufficio,  senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del
codice civile comma 1;
  Ritenuto che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase
liquidatoria;
  Considerato  che nell'adozione del provvedimento di scioglimento di
societa'  cooperative  ai  sensi dell'art. 2544 codice civile, non e'
piu'   necessario  acquisire  di  volta  in  volta  il  parere  della
commissione  centrale  per  le  cooperative ex art. 18 della legge 17
febbraio  1971,  n.  127,  cosi'  come  sancito nel parere di massima
espresso  dalla  suindicata  commissione  nella  seduta del 15 maggio
2003, ricorrendo la fattispecie prevista nel citato parere;
  Considerato che alla data odierna non sono pervenute opposizioni da
terzi,  all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, ne'
domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;
                              Decreta:
  La societa' cooperativa sottoelencata e' sciolta ai sensi dell'art.
2544  del  codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario
liquidatore,  in  virtu'  dell'art.  2 della legge 17 luglio 1975, n.
400:
    soc.  coop.  «La  Panca  coop. sociale.», con sede in Guglionesi,
costituita  per  rogito  notaio  dott.  Di  Prospero Antonio, in data
22 gennaio   1996,   repertorio   n.   17146,  n.  registro  societa'
43437/registro   imprese  86663,  C.C.I.A.A.  di  Campobasso,  codice
fiscale   e   partita   IVA  n.  00903740702  n.  posizione  B.U.S.C.
1275/276666.
  Il  presente  decreto  verra'  trasmesso  al  Ministero di grazia e
giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Campobasso, 10 novembre 2003
                          Il direttore provinciale reggente: Brunetti