IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Vista  la  raccomandazione  n.  1575/2002,  approvata dal Consiglio
d'Europa il 3 settembre 2002;
  Visto  l'art.  85  della  legge  27 dicembre  2002, n. 289, recante
disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  (legge  finanziaria  2003),  che  istituisce  presso il
Ministero delle politiche agricole e forestali l'albo dei prodotti di
montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva «prodotto
della montagna»;
  Considerato  che  il  predetto  art.  85  individua quale strumento
idoneo a tutelare l'originalita' del patrimonio storico-culturale dei
territori  montani, i riconoscimenti comunitari dei prodotti agricoli
e  alimentari  ottenuti  ai  sensi  del  citato  regolamento (CEE) n.
2081/92,   autorizzandoli   a  fregiarsi  della  menzione  aggiuntiva
«prodotto della montagna»;
  Considerato altresi' che l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526,  recante  disposizioni  per  l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'  europee  -  legge
comunitaria 1999 - individua nel Ministero delle politiche agricole e
forestali    l'autorita'    nazionale   preposta   al   coordinamento
dell'attivita'   di  controllo,  in  attuazione  di  quanto  previsto
all'art.  10  del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, e responsabile
della vigilanza su detta attivita' di controllo;
  Ritenuto  di  dover  individuare  le  modalita' di iscrizione delle
produzioni  agroalimentari  originate  nei comuni montani individuate
conformemente alle disposizioni di cui al comma 1 del richiamato art.
85 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  I  prodotti  registrati  in  ambito  Unione  europea,  ai sensi del
regolamento  (CEE)  n.  2081/92  del  Consiglio  del  14 luglio 1992,
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni  di origine dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti
nel rispetto del corrispondente disciplinare di produzione, approvato
con  il  rispettivo regolamento di registrazione comunitaria, possono
essere iscritti all'albo dei prodotti di montagna, istituito ai sensi
del  comma  1  dell'art.  85  della  legge  27 dicembre 2002, n. 289,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).