IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto   l'art.   38  della  legge  30 marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtu' del quale il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad effettuare
operazioni  di  indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche
attraverso  l'emissione  di  certificati  di  credito del Tesoro, con
l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono  determinate  ogni  caratteristica,  condizione  e  modalita' di
emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  Titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del
bilancio  di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e del
bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  di  cui  al presente
decreto  rientra  nel  limite  che  verra'  stabilito  dalla legge di
approvazione  del  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per l'anno
finanziario  2004, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto
1978, n. 468;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visti  i  propri  decreti  in  data  9  settembre,  24 settembre  e
27 ottobre 2003 con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime
sei  tranches  dei  certificati  di  credito del Tesoro «zero coupon»
della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 31 agosto
2003 e scadenza 31 agosto 2005;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati
di credito del Tesoro «zero coupon»;
  Visto  il  decreto  legislativo  21 novembre  1997, n. 461, recante
riordino  della  disciplina  dei  redditi  di  capitale e dei redditi
diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la
tassazione delle obbligazioni senza cedole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n.  119,  e  successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
settima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 31 agosto 2003 e scadenza
31 agosto 2005, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di
cui  al  decreto  ministeriale  del  9 settembre  2003,  citato nelle
premesse,  recante  l'emissione  della  prima  e  seconda tranche dei
certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione  stabilite  dal citato decreto ministeriale del 9 settembre
2003.