IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 11 abroga il comma 2 dell'art. 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e autorizza la prosecuzione delle concessioni rilasciate alla TAV S.p.a. dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni ed integrazioni, ed i sottostanti rapporti di general contracting instaurati dalla TAV S.p.a. pertinenti le opere di cui all'art. 2, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni e che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001; Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legisiativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, all'art. 75, prevede che la «Infrastrutture S.p.a.» finanzi prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o piu' patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il «Sistema alta velocita/alta capacita», anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato e reperendo le risorse necessarie per i finanziamenti sul mercato bancario e su quello dei capitali secondo criteri di trasparenza e di economicita', e che - nell'ottica di preservare l'equilibrio economico-finanziario della Societa' - pone a carico dello Stato l'onere per il servizio della parte del debito nei confronti della Societa' stessa che non e' adeguatamente remunerabile utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico del sistema predetto; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale tirrenico-Nord Europa» alla voce «Sistemi ferroviari», l'«asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione)» per il quale indica un costo complessivo di 4.379,555 Meuro e, a fronte di una disponibilita' di 785,014 Meuro, una previsione di spesa nel triennio 2002-2004 di 246,350 Meuro; Vista la delibera 31 gennaio 2003, n. 2 (Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2003) con la quale questo Comitato ha preso atto delle modalita' di attuazione dell'art. 75 della legge n. 289/2002 in ordine al meccanismo di finanziamento del sistema AV/AC Torino-Milano-Napoli; Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2003) con la quale questo Comitato, in ordine al citato sistema AV/AC Torino-Milano-Napoli, ha autorizzato RFI a contrarre e/o far contrarre a societa' controllate finanziamenti ponte con il sistema bancario, da estinguere non appena sara' disponibile da parte di Infrastrutture S.p.a. la provvista necessaria; Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006 che, tra l'altro, individua, all'interno del primo programma delle infrastrutture strategiche gli interventi-chiave dell'azione attivata dal Governo con la citata delibera n. 121/2001, tra i quali figura l'Asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione), articolato nelle tratte Ventimiglia-Genova e Genova-Milano; Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007 che, tra l'altro, in ordine al primo programma delle infrastrutture strategiche, riporta in apposito allegato l'elenco delle opere potenzialmente attivabili nel periodo 2004-2007, tra le quali e' incluso, nell'ambito del citato Asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione), l'intervento «AV Milano-Genova»; Vista la nota 24 settembre 2003, prot. STM/TF/GC.mt n. 432, integrata dalla nota 26 settembre 2003, prot. STM/TF/GC.mt n. 434, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso - tra l'altro - la relazione istruttoria con allegati e la relazione di sintesi sulla «Linea AV/AC Milano-Genova terzo valico dei Giovi», proponendo di approvare il progetto preliminare con prescrizioni e raccomandazioni e di assegnare, a carico dei fondi dell'art. 13 della legge n. 166/2002, l'importo di 319 Meuro per il finanziamento di attivita' ed interventi da avviare in via anticipata; Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che tra l'altro prospetta una diversa ipotesi di finanziamento delle suddette attivita' da avviare in via anticipata, nel limite di spesa indicato; Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze; Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: sotto l'aspetto tecnico-procedurale: che l'intervento consiste nella realizzazione di una nuova linea ad alta capacita' tra la Liguria ed il Piemonte integrata alle linee storiche attraverso le connessioni, a sud, con il nodo di Genova e, a nord, con la linea Torino-Genova presso Novi Ligure e con la linea Alessandria-Piacenza in direzione Milano presso Tortona, per una lunghezza complessiva di 54 km circa, di cui 39 in galleria; che il suddetto intervento ha come obiettivo principale il miglioramento del sistema di collegamento Genova-Nord ed e' funzionalmente connesso ad altri interventi sul suddetto sistema, in particolare al potenziamento del nodo ferroviario di Genova al quale e' finalizzato altresi' il progetto «potenziamento della tratta ferroviaria Genova Voltri-Brignole», per il quale e' sottoposta a questo Comitato nella seduta odierna la approvazione del progetto preliminare; che l'intervento mira in particolare a superare la saturazione delle linee esistenti inadeguate ad assorbire le quote aggiuntive di traffico merci, con conseguente perdita di quote di mercato da parte del porto di Genova, e ad ovviare altresi' all'ormai prossima saturazione delle linee passeggeri; che l'opera, che si sviluppa integralmente in galleria nella tratta da Genova alla piana di Novi, e' scomponibile in 3 tratte, caratterizzate da diversa tipologia, ed in un «binario tecnico» e presenta 6 «finestre», che, in fase di esercizio, fungeranno da vie di accesso alla linea ferroviaria ai fini di servizio, sicurezza ed emergenza; che la regione Liguria, con deliberazione di Giunta n. 2470 in data 30 maggio 2003, ha espresso, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, una valutazione positiva del progetto formulando, tra l'altro sulla base del parere del Comitato tecnico per il territorio - Sezione per la valutazione di impatto ambientale, dettagliate prescrizioni anche in materia di compatibilita' ambientale, da attuare nella fase della progettazione definitiva; che anche la regione Piemonte, con delibera di Giunta n. 58-9963 dell'8 luglio 2003, ha espresso parere favorevole sul progetto preliminare, con prescrizioni, richiedendo in particolare - ai fini della compatibilita' ambientale - che vengano recepiti tutti gli approfondimenti e gli adeguamenti richiesti per le successive fasi progettuali, nonche' adottate le ulteriori misure di mitigazione ed allegando, quali parti integranti della delibera stessa: l'accordo tra la regione, la provincia di Alessandria, il comune di Novi Ligure per la realizzazione degli interventi necessari per consentire il miglioramento della permeabilita' della linea storica Torino-Genova e Novi Ligure-Tortona nel comune di Novi Ligure; l'accordo analogo intercorso tra la regione, la provincia di Alessandria ed il comune di Serravalle Scrivia; l'accordo tra la regione ed il comune di Tortona per la definizione degli interventi correlati allo studio del nuovo tracciato del quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera nel territorio del Comune di Tortona; che anche il Ministero per i beni e le attivita' culturali, richiamandosi tra l'altro ai pareri resi dalle Soprintendenze archeologiche della Liguria e del Piemonte ed a quelli delle Soprintendenze per i beni architettonici ed il paesaggio della Liguria e di Torino, si e' espresso per l'ulteriore corso della procedura, formulando prescrizioni da attuare in sede di redazione del progetto definitivo; che l'intervento in questione dispone di studio di impatto ambientale (SIA), sul quale la Commissione speciale (VIA), istituita ai sensi dell'art. 19 del citato decreto legislativo n. 190/2002, anche alla luce delle ricordate valutazioni della regione Liguria e della regione Piemonte ha espresso parere positivo, condizionandolo alla ottemperanza, nell'elaborazione del progetto definitivo, di prescrizioni e alla adozione di tutte le misure mitigative e compensative previste nel SIA medesimo e nelle successive integrazioni, non esplicitamente modificate nel parere stesso, e proponendo altresi' l'attivazione di un programma di monitoraggio ambientale; che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti conclude rilevando che il SIA ed il progetto preliminare risultano completi, organici ed adeguati alle procedure di cui al decreto legislativo n. 190/2002 e propone le prescrizioni cui subordinare l'approvazione del progetto stesso, nonche' illustra le motivazioni in caso di mancato accoglimento delle osservazioni come sopra formulate; che sono stati interpellati anche gli Enti gestori delle interferenze in modo da avviare l'attivita' progettuale di loro competenza in vista della risoluzione delle interferenze stesse ai sensi e con le procedure di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 190/2002; sotto l'aspetto attuativo: che la realizzazione e' prevista mediante affidamento a contraente generale, individuato nel consorzio COCIV sulla base dei rapporti instaurati con la convenzione stipulata il 16 novembre 1992 dalla TAV S.p.a. e che - ai sensi del richiamato art. 11, comma 1, della legge n. 166/2002 - proseguono senza soluzione di continuita'; che in sede istruttoria e' stata evidenziata, soprattutto dalle due regioni interessate, la necessita' di un anticipo della realizzazione di interventi di viabilita' e di cantierizzazione rispetto all'avvio dell'intera opera di valico, unitamente a studi ed indagini preliminari e all'escavazione di cunicoli esplorativi; avvio anticipato rispetto a quanto previsto dal programma lavori allegato al progetto preliminare che riduce l'impatto sul territorio che conseguirebbe ad un contemporaneo avvio dei suddetti interventi e dei lavori dell'opera principale e che consente, inoltre, di anticipare il completamento dell'opera di due anni rispetto alla prevista data del 2013; che le attivita' da avviare in via anticipata fanno a tutti gli effetti parte del progetto complessivo della nuova linea ad alta capacita' e come tali sono incluse nell'oggetto della sopramenzionata convenzione COCIV/TAV; sotto l'aspetto finanziario: che il costo dell'intervento ferroviario, che rappresenta l'aggiornamento della stima risalente al 2001, e' quantificabile in 4.200 Meuro; comprende - oltre ai costi diretti, quantificati sulla base del computo metrico estimativo di massima - anche costi indiretti ed oneri generali in relazione all'affidamento, ivi incluse l'attualizzazione sino alla data di stipula dell'atto integrativo della convenzione e l'applicazione di una quota per imprevisti, ed e' riferito anche ad opere di compensazione ambientale resesi necessarie a seguito delle richieste precedentemente avanzate dagli Enti locali ed accolte nella edizione del progetto preliminare, presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002; che l'accoglimento delle ulteriori prescrizioni per opere e misure compensative dell'impatto territoriale, richieste dalle amministrazioni interessate in sede di esame del predetto progetto, comporta oneri aggiuntivi per 90 Meuro; che, in analogia con la sistematica seguita per la linea AV/AC Torino-Milano-Napoli ed in relazione - tra l'altro - al grado di approssimazione delle stime ed all'area di oscillazione dei «rischi noti», e' stata prevista una quota per contingencies si' che la stima complessiva dell'opera ammonta a 4.719 Meuro; che l'importo relativo ad interventi e attivita' da avviare in via anticipata e' stimato in complessivi 450 Meuro e che la relativa quota-parte, eseguibile nel primo biennio come lotto funzionale, e' valutata in 319 Meuro; che in relazione alla rilevata configurazione delle suddette attivita' da avviare in via anticipata, l'ipotesi di finanziamento delle attivita' stesse, fino ad un massimo di 319 Meuro, formulata in seduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, appare coerente con la soluzione adottata da questo Comitato, con la citata delibera n. 24/2003, per la prosecuzione della realizzazione della suddetta linea AV/AC Torino-Milano-Napoli; che l'ulteriore fabbisogno per interventi e attivita' da avviare pari a 131 Meuro si riferisce ad attivita' la cui realizzazione rimane funzionalmente dipendente dalla realizzazione dei lavori eseguibili nel primo biennio; Delibera: 1. Approvazione progetto preliminare. 1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 190/2002 e' approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare del «Terzo valico dei Giovi» - linea AV/AC Milano-Genova ed e' riconosciuta la compatibilita' ambientale dell'opera. 1.2. Ai sensi del comma 3 del citato art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002 l'importo di 4.719 Meuro, sopra indicato, costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare ed e' inclusivo degli oneri per opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale. Nella progettazione definitiva il costo dell'opera, nell'ambito di detto limite, verra' disaggregato nelle varie voci di spesa ed in particolare distintamente articolato nella quota riferita ai lavori ferroviari e nella quota relativa al totale degli oneri per opere e misure di compensazione dell'impatto territoriale e sociale. 1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui e' condizionata l'approvazione del suddetto progetto, sono riportate nell'allegato A, che forma parte integrante della presente delibera, nella parte 1ª». Le raccomandazioni formulate su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella 2ª parte del citato allegato A: il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna delle suddette raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale motivazione nel progetto definitivo in modo da consentire al suddetto Ministero di esprimere le proprie valutazioni a questo Comitato e di proporre, se del caso, misure alternative. Nella 3ª parte dell'allegato A sono riportati gli ulteriori impegni a carico del soggetto aggiudicatore scaturenti dal protocollo e dagli accordi allegati alla citata delibera n. 58-9963/03 della regione Piemonte. Resta ferma, per cio' che riguarda l'escavazione di cunicoli esplorativi e le relative attivita', la possibilita' di attivare la procedura di cui all'art. 3, comma 9, del menzionato decreto legislativo. 2. Finanziamento attivita' da avviare in via anticipata. 2.1. Gli interventi da avviare in «via anticipata» sono indicati nell'allegato B. 2.2. La progettazione definitiva degli anzidetti interventi potra' essere sottoposta all'approvazione di questo Comitato, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002, anticipatamente e separatamente dal progetto definitivo delle opere di linea, eventualmente anche articolata in funzione delle specifiche esigenze di intervento sul territorio. Le competenti amministrazioni, nell'ambito della relativa procedura, avranno cura di contenere al massimo i tempi occorrenti per l'espressione delle proprie valutazioni. Come previsto al comma 8 della norma per ultimo richiamata, le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti Soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima. 2.3. Tenuto conto della rilevata particolare urgenza nell'adempimento dell'avvio dei lavori propedeutici dell'asse alta velocita/alta capacita' Milano-Genova e nelle more della conclusione dei contratti con Infrastrutture S.p.a., al fine anche di assicurare la continuita' necessaria al finanziamento dell'asse alta velocita/alta capacita' Milano-Genova, Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., anche per il tramite della controllante Ferrovie dello Stato S.p.a., dovra' contrarre e/o far contrarre a societa' controllate finanziamenti ponte con il sistema bancario, fino ad un massimo di 319 Meuro, che saranno estinti non appena sara' disponibile, da parte della suddetta Infrastrutture S.p.a., la provvista necessaria. 3. Clausole finali. 3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento «Terzo valico dei Giovi» - linea AV/AC Milano-Genova, approvato con la presente delibera. 3.2. In sede di esame del progetto definitivo, che dovra' essere approvato da questo Comitato ex art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui al citato allegato A, nonche' al rispetto delle indicazioni di cui al precedente punto 1.2 e riferira' in merito a questo Comitato. In particolare il predetto Ministero assicurera' che la Commissione speciale VIA di cui all'art. 20 del medesimo decreto legislativo n. 190/2002 abbia proceduto alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni del provvedimento di compatibilita' ambientale ai sensi del comma 4 della stessa norma. Roma, 29 settembre 2003 Il Presidente: Berlusconi Il Segretario: Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 135