IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delegato alla pesca e all'acquacoltura Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali; Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999, cosi' come modificato dal regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, recante modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca; Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2002, e successive modifiche, recante modalita' di attuazione delle misure di «costruzioni di nuove navi» e di «ammodernamento di navi esistenti»; Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Visto che occorre procedere alla liquidazione del contributo dei progetti di ammodernamento di pescherecci delle domande presentate con il decreto ministeriale 15 marzo 2002; Tenuto conto dell'esperienza maturata sotto la vigenza del decreto ministeriale da ultimo citato e delle osservazioni fatte pervenire dalle associazioni professionali, la scrivente amministrazione ritiene opportuno emanare il seguente decreto al fine di semplificare, ove possibile, le modalita' di liquidazione del contributo dei progetti di ammodernamento; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazone al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora; Decreta: Art. 1. La procedura di liquidazione delle domande relative ai progetti di ammodernamento di pescherecci presentate ai sensi del decreto ministeriale 15 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, si attua nel seguente modo: Lavori e varianti al progetto ammesso. I lavori di ammodernamento sui pescherecci oggetto del contributo, devono essere ultimati nel termine di nove mesi decorrenti dalla data di notifica del decreto di concessione. Tale termine puo' essere prorogato dall'Amministrazione al massimo di un periodo di sei mesi, per cause di forza maggiore e su richiesta motivata dall'impresa beneficiaria. E' consentita la realizzazione in corso d'opera, fermo restando il progetto presentato, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri funzionalmente equivalenti. Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero, la soppressione di alcuni interventi, sono approvate dal Ministero a condizione che l'iniziativa realizzata risulti coerente con gli obiettivi del progetto approvato, mantenga i requisiti di ammissibilita' e un punteggio di merito che consente la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse. La maggiore spesa sostenuta non comporta aumento del contributo rispetto a quello gia' assentito in sede di ammissione del progetto originario. La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa, comporta la relativa diminuzione del contributo.