IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
               delegato alla pesca e all'acquacoltura

  Visto  il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno
1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
  Visto   il   regolamento   (CE)  n.  2792/1999  del  Consiglio  del
17 dicembre  1999,  cosi'  come  modificato  dal  regolamento (CE) n.
2369/2002  del  Consiglio  del  20 dicembre 2002, recante modalita' e
condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
  Visto   il   decreto   ministeriale  15 marzo  2002,  e  successive
modifiche,   recante   modalita'   di   attuazione  delle  misure  di
«costruzioni di nuove navi» e di «ammodernamento di navi esistenti»;
  Visto   il   regolamento   (CE)  n.  2371/2002  del  Consiglio  del
20 dicembre  2002,  relativo  alla  conservazione e allo sfruttamento
sostenibile  delle  risorse  della  pesca  nell'ambito della politica
comune della pesca;
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina
del rilascio delle licenze di pesca;
  Visto  che  occorre  procedere alla liquidazione del contributo dei
progetti  di  ammodernamento  di pescherecci delle domande presentate
con il decreto ministeriale 15 marzo 2002;
  Tenuto  conto dell'esperienza maturata sotto la vigenza del decreto
ministeriale  da  ultimo  citato e delle osservazioni fatte pervenire
dalle   associazioni   professionali,  la  scrivente  amministrazione
ritiene   opportuno   emanare   il   seguente   decreto  al  fine  di
semplificare,   ove  possibile,  le  modalita'  di  liquidazione  del
contributo dei progetti di ammodernamento;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 novembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  2  del  3 gennaio 2002, recante la delega di
attribuzioni  del  Ministro delle politiche agricole e forestali, per
taluni  atti  di competenza dell'Amministrazone al Sottosegretario di
Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  La  procedura di liquidazione delle domande relative ai progetti di
ammodernamento   di  pescherecci  presentate  ai  sensi  del  decreto
ministeriale  15 marzo  2002,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
136 del 12 giugno 2002, si attua nel seguente modo:
Lavori e varianti al progetto ammesso.
  I  lavori di ammodernamento sui pescherecci oggetto del contributo,
devono essere ultimati nel termine di nove mesi decorrenti dalla data
di notifica del decreto di concessione.
  Tale  termine puo' essere prorogato dall'Amministrazione al massimo
di un periodo di sei mesi, per cause di forza maggiore e su richiesta
motivata dall'impresa beneficiaria.
  E'  consentita la realizzazione in corso d'opera, fermo restando il
progetto   presentato,   di  adattamenti  tecnici  consistenti  nella
sostituzione  di  impianti,  macchinari,  attrezzature  previsti  nel
progetto con altri funzionalmente equivalenti.
  Le   varianti   progettuali  che  comportano  la  realizzazione  di
interventi  e  l'acquisto  di  forniture non previste nell'iniziativa
approvata,   ovvero,  la  soppressione  di  alcuni  interventi,  sono
approvate  dal  Ministero  a  condizione  che l'iniziativa realizzata
risulti coerente con gli obiettivi del progetto approvato, mantenga i
requisiti  di ammissibilita' e un punteggio di merito che consente la
permanenza   dell'iniziativa   stessa  nella  graduatoria  di  quelle
ammesse.
  La  maggiore  spesa  sostenuta  non comporta aumento del contributo
rispetto  a  quello gia' assentito in sede di ammissione del progetto
originario.
  La  minor  spesa  sostenuta  rispetto a quella ammessa, comporta la
relativa diminuzione del contributo.